Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/11/1989, n. 4709
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La controversia promossa da un conservatore dei registri immobiliari, nei confronti del fondo di previdenza del personale periferico della amministrazione delle tasse ed imposte indirette sugli affari (poi inglobato nel fondo di previdenza per il personale del ministero delle Finanze), per ottenere la restituzione di quote di contributi, che assuma indebitamente versate, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale, che è autonomo e distinto dal rapporto di pubblico impiego e che inoltre non è riconducibile fra quelli in materia d'indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato, devoluti alla cognizione del giudice amministrativo dall'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75. Detta giurisdizione del giudice ordinario non trova deroga per il caso in cui tale ripetizione d'indebito venga fondata sull'assunta illegittimità del d.m. 2 marzo 1973, nella parte in cui eleva la misura dei menzionati contributi (sotto il profilo della sua emanazione in base all'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, viziato per eccesso rispetto alla delega conferita al governo dalla legge 9 ottobre 1971 n. 825), trattandosi di questione che rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario, in relazione all'eventuale disapplicazione dell'indicato decreto a tutela delle posizioni di diritto soggettivo fatte valere in giudizio. ( Conf 85/85, mass n 438287).*
La ritenuta sugli emolumenti ipotecari spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, devoluta al fondo di previdenza del personale periferico dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (poi inglobato nel fondo di previdenza per il personale del ministero delle Finanze), va operata, con riguardo al periodo 1 gennaio-24 novembre 1973, secondo l'aliquota del 30 per cento fissata con il d.m. 2 marzo 1973, emanato ai sensi della norma delegata costituita dall'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, non essendo stata tale disciplina incisa retroattivamente dall'art. 5, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734 ed avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 414 del 1988, ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del detto art. 10, in relazione agli artt. 76 e 77 cost., per esorbitanza dalla delega conferita dall'art. 11 della legge 9 ottobre 1971 n. 825. La base imponibile della ritenuta anzidetta - che, ai sensi dell'art. 10 del citato d.P.R. n. 648 del 1972, va operata "sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori" - è comprensiva delle spese d'ufficio, in quanto compensate dagli emolumenti assegnati ai conservatori ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 25 luglio 1971 n. 545. ( V 502/84, mass n 436382; ( contra 3258/88, mass n 458622, sulla seconda parte).*