Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 05376

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 05376
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05376
Data del deposito : 7 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 1395-2013 proposto da: BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. C.F. 00884060526, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

VALENTINO

21, presso lo studio dell'avvocato F C, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
2017

- ricorrente -

contro

NANNI VALTER DONATO C.F. NNNVTR60B17E811G;

- intimato -

Nonché da: NANNI VALTER DONATO C.F. NNNVTR60B17E811G, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI

55, presso lo studio dell'avvocato L B, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. C.F. 00884060526, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

VALENTINO

21, presso lo studio dell'avvocato F C, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - - avverso la sentenza non definitiva 3889/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2010 R.G.N. 10768/2007;
- avverso la sentenza definitiva n. 6975/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2012 R.G.N. 10768/2007. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per: inammissibilità per il primo, secondo, terzo motivo, accoglimento del sesto motivo, assorbito incidentale in subordine rigetto. udito l'Avvocato FABRIZIO CARBONETTI per delega verbale Avvocato F C;
udito l'Avvocato L B. \ N Rgn. 1395/2013 Svolgimento del processo 1)Con sentenza non definitiva del 7.5.2009 - 22.1.2010 e sentenza definitiva del 6.10. 2011- 9.1.2012, la corte d'Appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma del 7.8.2007 che aveva respinto le domande di Valter N, agente in qualità di promotore finanziario della banca Monte Paschi di Siena spa , dirette a far accertare il suo diritto al pagamento di provvigioni anche dopo la cessazione del rapporto, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.1751 c.c.. 2)La corte d'Appello ha ritenuto, diversamente dal primo giudice, che spettavano al N le provvigioni di vendita che erano descritte nell'allegato A ex art.6 punto 5 del contratto di agenzia oltre che le provvigioni di gestione maturate sino al giugno 2004 , dalla data di cessazione del contratto, per quanto ancora non riscosse, che spettava altresì l'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che la società aveva comunicato il recesso con preavviso di quattro mesi, con comunicazione del 9.6.2004, poi riconfermata con lettera del 25 giugno 2004, pur avendo ricevuto comunicazione di dimissioni da parte del N, in data 23 giugno 2004. Con la sentenza definitiva la corte ha altresì ritenuto dovuta l'indennità di scioglimento del contratto ove si fosse i accertata, con sentenza definitiva, la ricorrenza di elementi " in linea con la condizione indicata dall'art.1751 c.c. , ossia " il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi". 3)Con sentenza definitiva la corte, in diverso collegio,ha ritenuto: a) che la domanda relativa al pagamento delle provvigioni andava accolta sulla base di quanto determinato dal CTU con riferimento ai prodotti finanziari Bussola, 4 You e Soluzione futuro, b) che l'indennità sostitutiva del preavviso non era contestata nell'an e nel quantum,c) che l'indennità di scioglimento del contratto di cui all'art.1751 c.c. era dovuta, atteso che in base alla documentazione in atti (relativa a premi di produzione , riconoscimenti professionali, premi aggiuntivi) emergeva che l'agente aveva procurato sostanziali vantaggi rispetto alla situazione preesistente, essendo peraltro ininfluente che fosse stato l'agente a recedere dal contratto non potendo l'esercizio della libertà negoziale privare il titolare di un diritto derivante dall'attività svolta, con arricchimento ingiustificato della controparte. Rgn. 1395/2013 4)Avverso le sentenze ha proposto ricorso per cassazione Monte Paschi di Siena affidato a sei motivi , cui ha opposto difese con controricorso il N, svolgendo anche ricorso incidentale affidato a due motivi, a cui ha resistito la banca con controricorso. Sono state depositate memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c. da entrambe le parti. Motivi della decisione 5) Con il primo motivo di ricorso principale la Banca ricorrente deduce la violazione dell'art.1748 c.c. e dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c.: secondo la banca la sentenza non definitiva nel riconoscere il diritto alle provvigioni richieste dall'agente ha richiamato "l'allegato A ex art.6 punto 5 del contratto di Agenzia", riportandone anche il contenuto, dove espressamente si fa riferimento a "proposte raccolte dal promotore in data antecedente allo scioglimento del contratto e a condizione che tali proposte siano pervenute alla banca entro 30 giorni successivi allo scioglimento in esame e la conclusione dell'affare sia da ricondurre espressamente all'attività svolta dal promotore". Tal clausola quindi richiamerebbe il principio espresso dall'art.1748 comma 30 c.p.c. , riferendosi a provvigioni spettanti solo per affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto . La sentenza avrebbe errato perché non sarebbero state tali le provvigioni indicate dall'agente, il quale aveva sempre chiesto la liquidazione di provvigioni per affari conclusi durante la vigenza del contratto. La sentenza non definitiva pertanto avrebbe errato riconoscendo provvigioni di prodotti
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