Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10949
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di T H, nato in Albania il 30/08/1992 avverso la sentenza emessa il 21/06/2021 dalla Corte di Appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. T E, che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di H T, avv. D P, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 21 giugno 2021 con la quale la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 489, in relazione agli artt. 477 e 478 cod. pen., per aver esibito agli agenti della Polizia municipale una patente di guida contraffatta.
2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la corte territoriale ha omesso di rispondere al motivo di appello con il quale - richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero rileva ai fini della sussistenza del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate da codice della strada ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese — si era evidenziata
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. T E, che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di H T, avv. D P, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 21 giugno 2021 con la quale la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 489, in relazione agli artt. 477 e 478 cod. pen., per aver esibito agli agenti della Polizia municipale una patente di guida contraffatta.
2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la corte territoriale ha omesso di rispondere al motivo di appello con il quale - richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero rileva ai fini della sussistenza del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate da codice della strada ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese — si era evidenziata
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