Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2021, n. 13911

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2021, n. 13911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13911
Data del deposito : 20 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

e PU SENTENZA sul ricorso 1131-2019 proposto da: C P R, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'

ITALIA N.

102, presso lo studio dell'avvocato N G, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati F M, C P;

- ricorrente -

CO ntro n.r.g. 1131 2019 378 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 549/2018 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 552/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. A T;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. R M visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. C P R, dipendente del Ministero della Giustizia con mansioni di conducente di automezzi speciali, era stato sospeso dal servizio nel luglio 2007. Il procedimento disciplinare, iniziato con la contestazione in data 24 novembre 2008, era stato sospeso, in relazione al procedimento penale, e, successivamente riattivato. In data 27 giugno 2016 l'Amministrazione aveva comunicato al lavoratore il licenziamento senza preavviso per la violazione dell'art. 13 c. 6 lett. d) del

CCNL

2002-2005. Il C aveva, pertanto, adito il giudice del lavoro del Tribunale di Torino, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 cod.proc.civ, per chiedere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la condanna del Ministero alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di sospensione.

2. Il giudice adito, disposto il mutamento del rito, sul rilievo che la domanda concernente il licenziamento doveva essere azionata nelle forme previste dall'art. 1 c. 46 della L. n. 92 del 2012, all'esito della fase sommaria respinse il ricorso quanto alle n.r.g. 1131 2019 domande correlate al licenziamento e dichiarò l'improcedibilità della domanda volta alla condanna al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di sospensione cautelare.

3. La decisione è stata confermata dal giudice dell'opposizione. La Corte di Appello di Torino ha respinto il reclamo proposto dal C avverso la sentenza di primo grado.

4. Per quanto oggi rileva, il decisum è fondato sulle argomentazioni motivazionali che seguono:

5. le disposizioni processuali contenute nell'art. 1 commi 47 e sgg. della I. 92 del 2012 trovano applicazione anche in relazione alla impugnativa dei licenziamenti adottati dal'e Pubbliche Amministrazioni;

6. era infondata l'eccezione di decadenza del Ministero dal diritto di difendersi e di dedurre prove, formulata dal C sul rilievo che il Ministerosi era costituito in giudizio tardivamente;

7. la contestazione disciplinare non era tardiva perchè il Ministero nel luglio 2007 era stato informato solo dei titoli dei reati per i quali il C risultava indagato e non anche delle condotte dal medesimo poste in essere e degli elementi probatori acquisiti;
il medesimo Ministero aveva avuto conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti in modo completo soltanto il 18 novembre 2008, allorchè il Presidente della Corte di Appello aveva trasmesso l'ordinanza del Tribunale della libertà;

8. in considerazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4175/2017, in tema di delegabilità da parte dell'UPD di attività istruttorie, doveva ritenersi infondata la censura formulata con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 55 bis del d.lgs n. 165 del 2001;
9, la responsabilità del C, in ordine ai fatti oggetto di contestazione disciplinare, emergeva non solo dalla dichiarazione del C ma dai numerosi elementi documentali e testimoniali acquisiti al processo;
la condotta posta in essere nei confronti dell' I e aqi C, ricostruita dai medesimi in sede di deposizione testimoniale, era di per sé sola di gravità tale da compromettere il vincolo fiduciario, tanto più in considerazione del fatto che era emerso che il C aveva sfruttato la sua condizione di dipendente del Ministero della Giustizia per commettere gli illeciti contestati e con la sua condotta aveva determinato un irreparabile danno di immagine alla pubblica amministrazione;
la circostanza relativa agli spostamenti di danaro all'estero non era stata n.r.g. 1131 2019 riferita soltanto dal C ma anche dai testi I e C e la presenza del C in Francia era stata confermata dalla teste C;
i testi C, C e I avevano confermato l'uso dell'auto di servizio;
la deposizione del teste Giorgetti aveva evidenziato che nel libretto di bordo non venivano annotati i chilometri percorsi e che il magistrato confermava la scheda di servizio senza effettuare controlli;
le condotte del C erano idonee a far menir meno in modo irreparabile il rapporto di fiducia perché era emerso che la sua qualità di dipendete pubblico e l'utilizzo della macchina di servizio erano state utilizzate per millantare la possibilità di accedere ad informazioni riservate e suggestionare le vittime dei reati commessi;
10. la censura correlata alla statuizione di inammissibilità della domanda relativa al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di sospensione dal lavoro, oltre ad essere assorbita dal rigetto dei motivi attinenti al licenziamento, era infondata trattandosi di domanda non fondata sul medesimo fatto costitutivo della domanda correlata al licenziamento. 11. Avverso questa sentenza C P R ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, illustrati da successiva memoria. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Il P.M. ha depositato memoria scritta ai sensi dell'art. 23 c. 8 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, come conv. nella I. 18 dicembre 2020 n. 176, concludendo per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi 19. Il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.: 13. con il primo motivo, nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all'art. 112 cod.proc.civ. e violazione degli artt. 24 e 111 Costit. per error in procedendo, per avere la Corte territoriale affermato l' applicabilità del rito di cui alla legge n. 92 del 2012 all'impugnativa dei licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni;
14. con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 48 e ss. della I. n. 92 del 2012, degli artt. 112, 414, 415, 416 e 426 e ss. cod.proc.civ., per avere la corte territoriale ritenuto applicabile il cd. rito Fornero e/o escluso decadenze o preclusioni in conseguenza del comportamento processuale dell'Amministrazione convenuta;nx.g. 1131 2019 15. con il quarto motivo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la Corte territoriale ritenuto legittima l'attività istruttoria delegata nell'ambito del procedimento disciplinare;
16. con l'ottavo motivo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 48 I. n. 92 del 2012, per avere la Corte territoriale ritenuto non proponibili con il rito Fornero le domande volte al pagamento della retribuzione maturata durante la sua sospensione cautelare (dal 25.7.2007 al 6.11.2008). 17. Il ricorrente, invocando i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 11868 del 2016, sostiene che le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 1 della I. n. 92 del 2012 non consentono di distinguere tra le disposizioni di carattere sostanziale e quelle di natura processuale e che la disciplina processuale non trova applicazione nella fattispecie dedotta in giudizio, con conseguente tardività della costituzione dell'Amministrazione e decadenza della medesima del diritto di difesa (primo motivo). 18. Asserisce che nei casi in cui venga disposto il mutamento del rito non è consentita la rimessione in termine, in ordine alle preclusioni già maturate alla stregua del rito prescelto per l'introduzione del giudizio (secondo motivo). 19. Deduce che l'organo delegato per l'istruttoria, nell'individuare gli eventuali atti istruttori da espletare, in realtà aveva compiuto non solo attività esecutive della delega ma anche attività di carattere valutative e decisorie e sostiene che tali attività avevano condizionato la validità dell'attività successiva con conseguente violazione del principio di terzietà (quarto motivo). 20. Assume che la domanda volta alla condanna del Ministero al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di operatività della sospensione cautelare dal servizio, per essere correlata agli stessi fatti oggetto del procedimento penale, era fondata sui medesimi fatti costitutivi posti a base della impugnazione del licenziamento (otta\io motivo). 21. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ.: 22. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'avvio del procedimento disciplinare sotto il profilo della tardività della contestazione, per non avere la Corte territoriale esaminato i documenti contenuti n.r.g. 1131 2019 nel fascicolo del procedimento disciplinare, che attestavano che l'UPD aveva avuto conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti già il 31.7.2007 (terzo motivo);
23. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'attività istruttoria concretamente delegata, per non avere la Corte territoriale esaminato la correttezza dell'attività compiuta dall'organo delegato (quinto motivo);
24. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla valutazione del materiale probatorio in ordine ai fatti contestati, per essersi la Corte territoriale limitata a richiamare ad utilizzare i medesimi elementi probatori considerati dal giudice della fase precedente, anche in ordine alla presenza di esso ricorrente nel territorio francese il giorno 26.9.2005 e alla mancata disponibilità, giornata del 26.9.2005, della autovettura Lancia Lybra (sesto motivo);
25. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento a quanto osservato nella sentenza impugnata circa la vicenda C - I per non avere la Corte territoriale considerato che l'unico responsabile era il signor Tucci al quale risultavano assegnati gli assegni bancari (settimo motivo). In via preliminare 26. Il Ministero della Giustizia non risulta costituito in giudizio. Come osservato dal P.M., deve rilevarsi la nullità della notificazione del ricorso, avvenuta presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino invece che presso l'Avvocatura Generale in Roma. 27. Tuttavia, il Collegio, condividendo le conclusioni formulate dal P.M., ritiene che tale causa di nullità, nel caso in esame, non impone la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ., con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. 28. Ciò perché, per quanto si dirà di seguito, il ricorso deve essere rigettato. 29. Va al riguardo) osservato che il principio della ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera n.r.g. 1131 2019 giuridica l'atto finale è destinato a produrre í suoi effetti (Cass. 2979/2020, Cass.6924/2020, Cass. 33399/2019, Cass. 33557/2018, Cass. 12515/2018, Cass.15106/2013). Esame dei motivi 30. Il primo motivo è infondato. 31. Diversamente da quanto opina il ricorrente, pur restando applicabile ai rapporti di pubblico impiego privatizzato la tutela reintegratoria prevista dall' art. 18 della I. n. 300 del 1970, nel testo antecedente le modifiche apportate dall' art. 1 comma 42 della I. n. 92 del 2012, alle impugnative dei licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni, intimati in data successiva all'entrata in vigore della richiamata I. n. 92, trova applicazione, in primo grado ed in sede di impugnazione il rito disciplinato dall'art. 1, commi 48 e sgg. di detta legge. Nessun dato testuale e sistematico contenuto nella I. n. 92 del 2012, nè tampoco nel d.lgs. n. 165 del 2001, osta, infatti, alla generale applicazione ad ogni impugnativa di licenziamento ai sensi dell'art. 18 della citata I. n. 300 del 1970, dello specifico strumentale processuale introdotto dall'art. 1, commi 47 e sgg. della legge del 2012. (ex multis Cass. 5701/2021, Cass. 22683/2018, 11868/2016). 32. Va, anche, rilevato che neppure la soluzione opposta gioverebbe al ricorrente, atteso che, per costante giurisprudenza di questa S.-C., la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento, e della sentenza successivamente emessa, ove la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa (Cass. n. 23682/17). Allegazione che manca nella fattispecie in esame. 33. Il secondo motivo è inammissibile. 34. Esso è stato formulato in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, che si applica anche alle censure con le quali si denunciano ipotizzati errores in procedendo, come accade nella specie. 35. E' stato reiteratamente affermato che pure in tale ipotesi, in cui la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale" ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti processuali, la parte interessata tenuta è ad assolvere il duplice onere di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e all'art. 369 n, 4 cod, proc. cív. (a pena di improcedibilità), indicando nel ricorso specificamente il n.r.g. 1131 2019 contenuto essenziale degli atti processuali posti a fondamento della censura, riportandone il contenuto nel ricorso, quanto meno nelle parti salienti e rilevanti, allegandoli al ricorso e indicandone, al contempo, la precisa sede di produzione processuale, al fine di consentire l'agevole reperibilità del documento o dell'atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso (Cass. Sez. Un. 20181/2019, Cass. Sez. Un. 877/2012, Cass. Sez. Un. 11730/2010;
Cass. 6719/2021, Cass 825/2021, Cass. 20923/2019;
Cass. 19048/2016, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti). 36. Ebbene, il ricorrente denuncia, invocando il regime delle preclusioni di cui all'art. 416 cod.proc.civ., l'intervenuta decadenza del Ministero dal diritto di spiegare difese, senza, tuttavia, assolvere i suddetti oneri. 37. Il ricorrente, infatti, non specifica quali erano state le difese svolte dal Ministero che dovevano ritenersi precluse e quali richieste istruttorie formulate dal Ministero erano state ammesse dal giudice del merito;
inoltre, non riproduce nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, il ricorso introduttivo del giudizio, la comparsa di costituzione depositata dal Ministero all'esito del disposto mutamento del rito e i provvedimenti assunti dal giudice in tale fase, atti che non allega al ricorso e di cui non indica la sede di produzione. 38. Non vale ad escludere la violazione degli oneri innanzi citati la circostanza che il ricorrente nell'indice del ricorso abbia indicato come allegati i fascicoli di parte dei giudizi di merito (Cass.
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