Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/1983, n. 5121
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In tema di trasporto marittimo di cose, qualora il vettore armatore debba rispondere nei confronti del caricatore per la perdita delle cose medesime dovuta ad un'irregolare sistemazione del carico, sotto il profilo della violazione dei canoni di diligenza del buon marinaio nell'assicurare la navigabilità della nave all'inizio del viaggio, ai sensi dell'art. 421 cod. nav., ovvero per colpa commerciale, ai sensi dell'art. 422 primo comma cod. nav., deve escludersi l'invocabilità delle situazioni di "pericolo eccettuato", contemplate dal secondo comma di detto art. 422 cod. nav., che si riferiscono alle diverse ipotesi della innavigabilità della nave sopravvenuta nel corso del viaggio e del cattivo stivaggio ascrivibile al caricatore.*
In tema di trasporto marittimo di cose, nella disciplina del codice della navigazione, analogamente a quanto previsto dalla convenzione internazionale di Bruxelles del 25 agosto 1924, la responsabilità del vettore nei confronti del caricatore per la perdita delle cose medesime, ancorché i suddetti cumulino, rispettivamente, le qualità di armatore della nave e di proprietario della merce, ed il fatto sia ascrivibile ai dipendenti del vettore armatore, ha natura contrattuale ed è regolata dalle Disposizioni degli artt. 422 e 423 cod. nav., mentre deve escludersi ogni possibilità di concorso dell'Azione contrattuale con l'Azione risarcitoria aquiliana, ai sensi degli artt. 274 cod. nav. E 2049 cod. civ., la quale è esperibile solo dai terzi estranei al rapporto di trasporto e non dal creditore della prestazione contrattuale.*