Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 19681
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da I N nato in Pakistan il 9/1/1975 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 7/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale M G ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. V che si è associato alla richiesta del Procuratore generale;
udito il difensore dell'imputato avv. T A, in sostituzione dell'avv. P P C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riservando il deposito della nota spese davanti al giudice di merito. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 7 marzo 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato I N alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita a lui ascritto.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato il quale, con il primo motivo, eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello perché effettuata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante questi avesse dichiarato, in data 20/12/2018, di non accettare l'elezione di domicilio presso di sé. Deduce la violazione dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. che stabilisce che l'elezione di domicilio può operare in quanto sia stata accettata dal difensore pertanto, una volta non accettata l'elezione, non poteva a ciò sopperirsi mediante la notifica dell'atto al difensore stesso. Aggiunge che la notifica, nel caso di specie, andava effettuata ai sensi dell'art. 159 c.p.p., dimorando l'imputato all'estero. A sostegno del motivo il ricorrente richiama la giurisprudenza delle S.Unite ( n. 23948/2020, Rv. 279420), in tema di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ai fini della dichiarazione di assenza.
3.Con il secondo motivo eccepisce l'improcedibilità del reato per mancanza di querela insistendo sulla tardività della stessa ed invocando l'applicazione del nuovo regime di procedibilità introdotto ex art. 649 bis c.p.
4.11 terzo motivo attiene alla configurabilità del reato di appropriazione indebita posto che la Corte di merito avrebbe ritenuto integrato il reato nonostante mancasse la prova della volontà dell'Iqbal di comportarsi uti dominus sulle somme incassate.
5. Con il quarto motivo il ricorrente solleva una censura in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., rilevando come la Corte d'appello non abbia effettuato una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Considerato in diritto.
1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.
2. Quanto alla questione di natura processuale, non si rinviene la dedotta nullità riguardante la notifica del decreto di citazione in appello, effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p. anziché ai sensi dell'art.157 c.p.p. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la rinuncia al mandato da parte del difensore, non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla: sicché, anche in presenza di una contestuale revoca della propria domiciliazione da parte del difensore, le successive notifiche devono considerarsi validamente eseguite presso il domicilio eletto (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234). Laddove, invece, la notificazione nel domicilio eletto risulti impossibile, anche per la mancanza, la insufficienza o l'inidoneità della elezione, la notifica deve essere eseguita mediante consegna di copia al difensore a norma del comma 4 dell'art. 161 del codice di rito. Ed è pacifico in giurisprudenza che tra i casi di impossibilità rientra anche quello del rifiuto del difensore, quale domiciliatario, di riceversi la notifica, pertanto è chiaro che la notifica a mente del citato comma 4, va eseguita mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore, non in quanto precedente domiciliatario, bensì in quanto effettivo patrocinatore, in quel momento, dell'imputato. Di tale criterio esegetico vi è riscontro negli
SENTENZA
Sul ricorso proposto da I N nato in Pakistan il 9/1/1975 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 7/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale M G ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. V che si è associato alla richiesta del Procuratore generale;
udito il difensore dell'imputato avv. T A, in sostituzione dell'avv. P P C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riservando il deposito della nota spese davanti al giudice di merito. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 7 marzo 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato I N alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita a lui ascritto.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato il quale, con il primo motivo, eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello perché effettuata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante questi avesse dichiarato, in data 20/12/2018, di non accettare l'elezione di domicilio presso di sé. Deduce la violazione dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. che stabilisce che l'elezione di domicilio può operare in quanto sia stata accettata dal difensore pertanto, una volta non accettata l'elezione, non poteva a ciò sopperirsi mediante la notifica dell'atto al difensore stesso. Aggiunge che la notifica, nel caso di specie, andava effettuata ai sensi dell'art. 159 c.p.p., dimorando l'imputato all'estero. A sostegno del motivo il ricorrente richiama la giurisprudenza delle S.Unite ( n. 23948/2020, Rv. 279420), in tema di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ai fini della dichiarazione di assenza.
3.Con il secondo motivo eccepisce l'improcedibilità del reato per mancanza di querela insistendo sulla tardività della stessa ed invocando l'applicazione del nuovo regime di procedibilità introdotto ex art. 649 bis c.p.
4.11 terzo motivo attiene alla configurabilità del reato di appropriazione indebita posto che la Corte di merito avrebbe ritenuto integrato il reato nonostante mancasse la prova della volontà dell'Iqbal di comportarsi uti dominus sulle somme incassate.
5. Con il quarto motivo il ricorrente solleva una censura in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., rilevando come la Corte d'appello non abbia effettuato una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Considerato in diritto.
1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.
2. Quanto alla questione di natura processuale, non si rinviene la dedotta nullità riguardante la notifica del decreto di citazione in appello, effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p. anziché ai sensi dell'art.157 c.p.p. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la rinuncia al mandato da parte del difensore, non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla: sicché, anche in presenza di una contestuale revoca della propria domiciliazione da parte del difensore, le successive notifiche devono considerarsi validamente eseguite presso il domicilio eletto (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234). Laddove, invece, la notificazione nel domicilio eletto risulti impossibile, anche per la mancanza, la insufficienza o l'inidoneità della elezione, la notifica deve essere eseguita mediante consegna di copia al difensore a norma del comma 4 dell'art. 161 del codice di rito. Ed è pacifico in giurisprudenza che tra i casi di impossibilità rientra anche quello del rifiuto del difensore, quale domiciliatario, di riceversi la notifica, pertanto è chiaro che la notifica a mente del citato comma 4, va eseguita mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore, non in quanto precedente domiciliatario, bensì in quanto effettivo patrocinatore, in quel momento, dell'imputato. Di tale criterio esegetico vi è riscontro negli
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