Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 01353
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D D E, nato a Napoli il 23/11/1974 avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
lette le richieste dell Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale e confermando nel resto la decisione di primo grado, la sentenza del 8 gennaio 2019 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di E D D per i reati di cui agli artt.110 e 453 cod. pen. (capo a), art. 459 cod. pen. (capo b), art. 461 cod. pen. (capo c), art. 648 cod. pen. (capo d) e artt. 477 e 482 cod. pen. (capo e), tutti aggravati dalla recidiva reiterata specifica e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
con la medesima sentenza veniva disposta la confisca dei beni in sequestro, tra i quali una somma di denaro ritenuta provento dei reati, non essendo stata dimostrata la sua provenienza lecita.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso E D D, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la insufficienza della motivazione con la quale è stato rigettato il motivo di appello avverso il diniego del vincolo della continuazione con i reati per i quali egli è già stato giudicato con alcune sentenze irrevocabili. A fondamento del rigetto la Corte di appello ha posto la notevole distanza temporale tra le date di consumazione dei reati, mentre avrebbe dovuto valutare se all'interno del lungo arco temporale in cui erano stati commessi i vari reati la continuazione potesse essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia dei reati, dalle loro causali e dalla continuità spaziale, mentre nel caso di specie tale valutazione era mancata nel primo ed nel secondo grado di giudizio. Peraltro, i documenti falsificati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato erano tutti non più legalmente in uso da diversi anni e non poteva sostenersi che essi fossero da ricondursi ad un'attività di falsificazione corrente ed attuale dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illegittimità della confisca del denaro, pari ad euro 7.385,00, rinvenuto nella sua camera da letto, provento dell'attività di lavoro di sua moglie, titolare di un parcheggio. Non vi erano elementi che consentissero di affermare che la somma
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
lette le richieste dell Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale e confermando nel resto la decisione di primo grado, la sentenza del 8 gennaio 2019 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di E D D per i reati di cui agli artt.110 e 453 cod. pen. (capo a), art. 459 cod. pen. (capo b), art. 461 cod. pen. (capo c), art. 648 cod. pen. (capo d) e artt. 477 e 482 cod. pen. (capo e), tutti aggravati dalla recidiva reiterata specifica e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
con la medesima sentenza veniva disposta la confisca dei beni in sequestro, tra i quali una somma di denaro ritenuta provento dei reati, non essendo stata dimostrata la sua provenienza lecita.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso E D D, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la insufficienza della motivazione con la quale è stato rigettato il motivo di appello avverso il diniego del vincolo della continuazione con i reati per i quali egli è già stato giudicato con alcune sentenze irrevocabili. A fondamento del rigetto la Corte di appello ha posto la notevole distanza temporale tra le date di consumazione dei reati, mentre avrebbe dovuto valutare se all'interno del lungo arco temporale in cui erano stati commessi i vari reati la continuazione potesse essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia dei reati, dalle loro causali e dalla continuità spaziale, mentre nel caso di specie tale valutazione era mancata nel primo ed nel secondo grado di giudizio. Peraltro, i documenti falsificati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato erano tutti non più legalmente in uso da diversi anni e non poteva sostenersi che essi fossero da ricondursi ad un'attività di falsificazione corrente ed attuale dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illegittimità della confisca del denaro, pari ad euro 7.385,00, rinvenuto nella sua camera da letto, provento dell'attività di lavoro di sua moglie, titolare di un parcheggio. Non vi erano elementi che consentissero di affermare che la somma
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