Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2013, n. 19824

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Il diritto al pagamento "una tantum" della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell'erogazione "una volta tanto" di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati; pertanto, sulla somma erogata "una tantum" è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2013, n. 19824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19824
Data del deposito : 28 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C D C G - Presidente -
Dott. V P - rel. Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. T L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28085/2008 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati M L, C L, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
CONFORTI MICHELE CNFMHL45A08C722B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato I F P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE G R, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 769/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/07/2008 R.G.N. 1334/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 17 giugno - 14 luglio 2008, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha integralmente accolto la domanda proposta da Conforti Michele nei confronti dell'INPS volta ad ottenere il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per il ritardo nella corresponsione della somma pari al 75% della contribuzione integrativa versata al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi della L. n. 377 del 1958, art. 32, e della L. n. 587 del 1971, art.

7
. La decisione ha disatteso la tesi dell'Istituto secondo cui il rimborso in questione configurerebbe un credito previdenziale, soggetto alle limitazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS sulla base di un solo motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso è denunziata violazione della L. n. 377 del 1958, art. 32, comma 2 e della L. n. 587 del 1971, art. 7.
Si sostiene che, avendo il credito per cui è controversia natura previdenziale, sono dovuti i soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 16. 2. Il ricorso è fondato.
Il Fondo di previdenza per

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