Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2005, n. 19052

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Riguardo al regime previdenziale dei geometri, l'art. 23 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 - nella parte in cui dispone che è inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni dell'art. 7 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - è da considerare non innovativo ma semplicemente ricognitivo di una regola già presente nell'ordinamento giuridico.

In tema di iscrizione nell'albo professionale e con riferimento alla professione di geometra, l'art. 7 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 vieta agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo gli ordinamenti loro applicabili, l'esercizio della libera professione, con conseguente divieto di iscrizione nell'albo; l'art. 241 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale) dichiara incompatibile, tra l'altro, l'esercizio di qualunque professione con la qualità di impiegato dei Comuni, delle Province e dei Consorzi. Peraltro, rientrano nella categoria dei Consorzi disciplinati dall'art. 241 cit. anche i Consorzi che prevedono la partecipazione di enti pubblici, a condizione che il Consorzio sia stato costituito da Comuni o Province, e che gli enti (dei quali è consentita l'eventuale partecipazione) siano diretti ad attuare finalità di natura pubblica, come i Consorzi di cui all'art. 156 del medesimo testo unico. Poiché i Consorzi tra Comuni, costituiti ai sensi degli artt. 139 e seguenti del r.d. 20 dicembre 1923, n. 3267 (legge forestale) e, in particolare, quelli costituiti ai sensi dell'art. 155 di tale legge per la gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali degli enti consorziati (Comuni o altri enti di diritto pubblico) rientrano tra quelli previsti dall'art. 156 della legge comunale e provinciale, nei confronti degli impiegati di detti Consorzi (nella specie, Consorzio Monte Carmo-Settepani) sussiste incompatibilità con l'esercizio di attività professionale (nella specie, di geometra) ai sensi dell'art. 241 del citato testo unico e, quindi, divieto di iscrizione al relativo albo ed alla relativa Cassa di previdenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2005, n. 19052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19052
Data del deposito : 29 settembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R U, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell'avvocato B P, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA RONCIGLIONE

3, presso lo studio dell'avvocato G F, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 595/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 19/07/02 - R.G.N. 901/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/07/05 dal Consigliere Dott. P C;

udito l'Avvocato B;

udito l'Avvocato G;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F G R che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 ottobre 2001 la CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI propose appello avverso la sentenza del 14 dicembre 2000 con cui il Tribunale di Savona aveva dichiarato legittima l'iscrizione alla CASSA del geometra Ugo R, condannando la CASSA a corrispondere la pensione di vecchiaia dal 23 aprile 1997, nonché alla restituzione dei contributi percepiti in eccesso dalla data di maturazione del diritto.
Con sentenza del 19 luglio 2002 la Corte d'Appello di Genova, accogliendo l'appello della CASSA, ha respinto la domanda. Premette il giudicante che, come è fra le parti pacifico, il R fra il 1 agosto 1960 ed il 31 marzo 1974 è stato dipendente del Consorzio MONTE CARMO - SETTEPANI;
ed il tema della causa è l'accertamento della sussistenza od insussistenza del diritto del R, ad essere iscritto in questo periodo all'Albo professionale dei Geometri liberi - professionisti e conseguentemente alla relativa CASSA DI PREVIDENZA.
Per l'art. 7 del R.D. n. 274 del 1929, gli impiegati dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo. Nel caso in esame, il CONSORZIO MONTE CARMO - SETTEPANI è stato istituito ai sensi dell'art. 155 del R.D. n. 3267 del 1923, per la gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali degli enti consorziati.
La condizione posta dall'indicato art. 155 ("mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, nella forma in economia od in quella di azienda speciale"), che ha ragione di essere in quanto riferita ad enti pubblici, conduce a ritenere che gli enti ivi disciplinati siano pubblici;
d'altro canto, per l'art. 5 dello Statuto del Consorzio, a questo possono partecipare solo Comuni od altri enti di diritto pubblico. Il Consorzio in esame è pertanto ente di diritto pubblico.
Poiché il R.D. 20 dicembre 1923 n. 3267 (legge forestale) è diretto alla gestione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni, per preservarne l'integrità, secondo finalità di interesse pubblico che trascendono l'ambito meramente imprenditoriale, il Consorzio in esame, costituito esclusivamente per l'assunzione di personale dipendente e per aggiornamento ed assistenza tecnica forestale agraria e zootecnica, è ente pubblico non economico. E pertanto, per gli artt 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e 241 terzo comma del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, per il geometra R sussisteva il divieto di iscrizione all'Albo dei geometri liberi professionisti.
Per la cassazione di questa sentenza Ugo R propone ricorso, articolato in un unico motivo;
la CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI resiste con controricorso, coltivato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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