Cass. pen., sez. I, sentenza 24/12/2019, n. 51942
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIANFORINI DANIELE nato a PARMA il 25/11/1980 avverso la sentenza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA P che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato S FO del foro di PARMA in difesa di PIANFORINI DANIELE conclude riportandosi ai motivi di ricorso. IN
FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza resa il 6 novembre 2018, ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo nei confronti di P D. Con dette decisioni il P è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 695 cod.pen., per avere introdotto nello Stato, senza licenza della autorità, n.22 coltelli Khukuri, aventi lame comprese tra i 26 e i 72 cm. . L'imputato è stato condannato alla pena - sospesa - di mesi quattro di arresto ed euro quattrocento di ammenda.
1.1 In fatto, è pacifico che il P ha importato dal Nepal gli oggetti di cui alla imputazione. Le decisioni di merito hanno avuto essenzialmente ad oggetto la classificazione di tali manufatti, posto che la disposizione incriminatrice è strutturata con riferimento alle sole armi bianchi 'proprie' . Sul punto, la Corte di Appello ha ribadito che gli oggetti in sequestro rientrano in tale categoria (ai sensi dell'art. 585 cod.pen.) e ciò in ragione del fatto che pur essendo mere riproduzioni dei coltelli nepalesi hanno caratteristiche obiettive (dimensioni, fattura) tali da farle ritenere oggetti naturalmente destinati alla offesa alla persona. Non viene ritenuto, a tal proposito, dirimente il fatto che gli oggetti hanno un solo filo di lama e non due. Analogamente, non viene ritenuta - a
udita la relazione svolta dal Consigliere R M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA P che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato S FO del foro di PARMA in difesa di PIANFORINI DANIELE conclude riportandosi ai motivi di ricorso. IN
FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza resa il 6 novembre 2018, ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo nei confronti di P D. Con dette decisioni il P è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 695 cod.pen., per avere introdotto nello Stato, senza licenza della autorità, n.22 coltelli Khukuri, aventi lame comprese tra i 26 e i 72 cm. . L'imputato è stato condannato alla pena - sospesa - di mesi quattro di arresto ed euro quattrocento di ammenda.
1.1 In fatto, è pacifico che il P ha importato dal Nepal gli oggetti di cui alla imputazione. Le decisioni di merito hanno avuto essenzialmente ad oggetto la classificazione di tali manufatti, posto che la disposizione incriminatrice è strutturata con riferimento alle sole armi bianchi 'proprie' . Sul punto, la Corte di Appello ha ribadito che gli oggetti in sequestro rientrano in tale categoria (ai sensi dell'art. 585 cod.pen.) e ciò in ragione del fatto che pur essendo mere riproduzioni dei coltelli nepalesi hanno caratteristiche obiettive (dimensioni, fattura) tali da farle ritenere oggetti naturalmente destinati alla offesa alla persona. Non viene ritenuto, a tal proposito, dirimente il fatto che gli oggetti hanno un solo filo di lama e non due. Analogamente, non viene ritenuta - a
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