Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2011, n. 22377
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. L F - Presidente Sezione -
Dott. M M - rel. Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9083/2011 proposto da:
A G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato A D, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELL'ANNO PIERPAOLO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
- intimati -
avverso la decisione n. 146/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il 19 febbraio 2009 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deliberò l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto Giovanni Acampora, essendo passata in giudicato la sentenza penale che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di corruzione e condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione. Con successivo provvedimento del 23 giugno 2009 il Consiglio fissò l'udienza di trattazione del procedimento. 2 - Con decisione in data 23 gennaio - 25 ottobre 2010 il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile il ricorso dell'Acampora, affermando che esso risultava tardivo avverso l'atto assoggettabile ad impugnazione, rappresentato dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare, assunta in data 24 febbraio 2009 e inammissibile avverso it provvedimento in data 23 giugno 2009 di fissazione dell'udienza dibattimentale poiché esso non è suscettibile di impugnazione, trattandosi di atto intermedio dovuto e previsto dalle norme a garanzia dell'esercizio dei diritti di difesa nella legittimità della costituzione del rapporto processuale. 3 - L'Acampora ha proposto rituale ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50, anche in correlazione con il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, artt. 47 e 48;connesso additivo vizio di
carenza e/o illogicità della motivazione. Premette di avere proposto il ricorso oggetto della decisione impugnata avverso il provvedimento 23 giugno 2009 con cui era stata fissata la citazione nel giudizio disciplinare e che il punto nodale della questione era l'individuazione delle tipologie di provvedimenti dei Consigli degli Ordini locali suscettibili di immediato ricorso ex art. 50 R.D.L. citato. Al riguardo affermava non essere condivisibile l'interpretazione restrittiva del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui in tale tipologia rientrerebbero solo le delibere di apertura del procedimento disciplinare. A sostegno della tesi, il ricorrente ripercorre i passaggi che ritiene maggiormente significativi della sentenza delle Sezioni Unite 15 dicembre 2008, n. 29294 (erroneamente indicata con il n. 29429) per inferirne che essa, nell'affermare la ricorribilità della delibera di apertura del procedimento, conferma - o almeno non esclude -la possibile "impugnatività" di altri provvedimenti resi dagli Ordini locali;
tuttavia riconosce (pag. 6 del ricorso) che non sono impugnabili quelli aventi natura meramente "interna e strumentale". Per superare tale ostacolo, l'Acampora sostiene che la citazione dell'incolpato per l'udienza con cui ha inizio il giudizio disciplinare non rientra nella categoria degli atti meramente interni e strumentali per le ragioni che possono essere così sintetizzate:
a) la correlazione con l'impugnabile delibera di apertura del procedimento disciplinare;b) la citazione per l'udienza nel procedimento disciplinare è atto omologo al decreto di rinvio a giudizio nel processo penale, ove la richiesta del P.M. passa attraverso il vaglio del giudice terzo;c) solo con l'atto di citazione viene cristallizzata l'incolpazione ai fini del giudizio;
d) non sussiste una netta linea di demarcazione tra i vari atti (delibera dispositiva dell'apertura del procedimento disciplinare e atto di citazione dell'incolpato) che precedono l'instaurazione del giudizio disciplinare.