Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2013, n. 16092
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In tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 44, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - con cui è stato prorogato il regime introdotto con l'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - si applicano, alla luce di una interpretazione letterale e teleologica, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere che l'agevolazione sia riconoscibile agli esercenti una libera professione (nella specie, la professione forense), atteso il richiamo, nel testo della norma, all'art. 3, comma 6, della legge del 1998, espressamente riferito alle sole imprese, e la finalità, che caratterizza entrambe le disposizioni, di promuovere l'occupazione nel Mezzogiorno, realtà carente nel settore dell'imprenditoria. Né può ritenersi che tale previsione sia suscettibile di interpretazione estensiva od applicazione analogica attesa l'esistenza di disposizioni per l'ordinario pagamento dei contributi e la natura eccezionale di una norma che, in presenza di determinate condizioni, esoneri specifici soggetti dal generale obbligo contributivo, ponendosi una diversa interpretazione anche in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione europea, ed affermati con riguardo al citato art. 3, commi 5 e 6, legge n. 448 del 1998 (decisione SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999), che ha ritenuto la conformità della disciplina nazionale alla politica comunitaria in materia di occupazione sul solo espresso presupposto che il beneficio riguardava le imprese.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1706/2008 proposto da:
AR AT, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 56-A, presso lo studio dell'avvocato PENNA CARLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARZIALE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6/2007 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/01/2007 r.g.n. 1565/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato MARZIALE GIUSEPPE;
udito l'Avvocato CARLA D'ALOISIO per delega CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 9.1.07 la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, riconosceva all'avv. AT TA solo il diritto ad usufruire, in relazione alla sua dipendente EZ AN, dell'agevolazione contributiva di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, e non anche quello allo sgravio contributivo
di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44, da ritenersi limitato ai soli datori di lavoro imprenditori (operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'avv. TA affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta violazione ed errata applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 44, degli artt. 12 e 14 preleggi, nonché vizio di motivazione, nella parte in cui l'impugnata sentenza ha ritenuto, malgrado il tenore letterale della norma, la sua collocazione e la stessa originaria interpretazione contenuta nella circolare INPS n. 24 del 23.1.02, che lo sgravio contributivo previsto dalla L. n. 448 del 2001, art. 44, per i nuovi assunti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria Sicilia e Sardegna sia da ritenersi limitato ai soli nuovi assunti alle dipendenze di imprenditori e non anche di qualsiasi altro datore di lavoro (come, appunto, un libero professionista).
Con il secondo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2082, 2083 e 2238 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso la qualifica di imprenditore all'avvocato che - come l'odierna ricorrente - svolga la propria attività professionale con organizzazione produttiva e apporto di personale dipendente.
2 - Il primo motivo è infondato alla stregua di un'interpretazione letterale, teleologica e conforme al diritto comunitario. La L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, costituisce una proroga della precedente L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, atteso che contenutisticamente le due disposizioni sono sostanzialmente coincidenti, con un'unica differenza nella rubrica (l'art. 3 cit. parla di "Incentivi alle imprese", mentre l'art. 44 di "Sgravi per i nuovi assunti").
Per il resto, entrambe le norme concedono incentivi ai datori di lavoro sotto forma di sgravi contributivi.
La continuità normativa fra le due disposizioni è resa evidente dall'ultimo periodo della cit. L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, ove si stabilisce che "Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le