Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/08/2022, n. 24465

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/08/2022, n. 24465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24465
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25266/2013 R.G. proposto da D S C, quale titolare della ditta Edilimpianti di D S C, elettivamente domiciliato in Lecce, via Cavour n. 56, presso lo studio dell’avv. M V, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente - -controricorrente incidentale -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
-controricorrente - -ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 93/23/13, depositata il 22 marzo 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere G M N. Oggetto : Tributi -IVA - Aliquota applicabile.

RILEVATO CHE

1. con la sentenza n. 93/23/13 del 22/03/2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da C De Santis, titolare della ditta Edilimpianti, avverso la sentenza n. 478/03/10 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte IVA relative all’anno 2003, oltre le corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un processo verbale di constatazione rilasciato dalla Guardia di finanza di Otranto nei confronti della Eurostar s.r.l., dal quale emergeva l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, alla Edilimpianti, dell’aliquota IVA agevolata del quattro per cento ai sensi dell’art. 8 del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. con modif. nella l. 22 dicembre 1980, n. 891;

1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il parziale accoglimento dell’appello osservando quanto segue: a) non sussisteva il lamentato difetto di motivazione dell’avviso impugnato in quanto, indipendentemente dalla mancata allegazione del processo verbale di contestazione della Guardia di finanza nei confronti della Eurostar s.r.l., le motivazioni dell’avviso «erano tali da manifestare ex sequali erano stati i fatti presupposti rilevati in capo alla società committente Eurostar s.r.l. che aveva concesso alla Edilimpianti di D S C l’appalto per la realizzazione degli impianti presso l’erigendo complesso edilizio in Comune di Lizzanello, località Merine»;
b) in ogni caso, «laddove il contribuente avesse voluto conoscere meglio le ragioni delle rettifiche apportate dall’Ufficio (…) ben avrebbe potuto avere accesso al p.v.c. senza alcuna rilevante difficoltà e con pienezza di tutela del diritto di difesa»;
c) con riferimento all’aliquota IVA, il giudice di primo grado aveva «erroneamente utilizzato elementi estranei alla possibilità conoscitiva del contribuente perché prodottisi successivamente», sicché, vertendosi «in materia di appalto relativo a prestazioni di servizi relativi alla costruzione di abitazioni non di lusso», trovava applicazione l’art. 127 septies della parte III della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente applicazione di un’aliquota IVA del dieci per cento;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi