Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2016, n. 12344

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In materia di pubblico impiego privatizzato, ai fini degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali, per la determinazione dell'indennità di servizio all'estero ex art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, occorre avere riguardo all'esercizio in concreto della funzione e non alla sua attribuzione formale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2016, n. 12344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12344
Data del deposito : 15 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

FM. +C.U. a debito 15 GIU. 2016 AULA 'A' 1 2344/1 6 T T I R I D E T N E Oggetto S REPUBBLICA ITALIANA E - I L L O B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - R.G.N. 4284/2011 E Cron. 12344 N O I Z A SEZIONE LAVORO R T S I G E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Rep. T N E S E Presidente Ud. 15/03/2016 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere - PU Dott. AMELIA TICE Consigliere - Dott. LUCIA TIA Dott. D BTO Consigliere Rel. Consigliere - Dott. FSCA SPENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4284-2011 proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI C. F. 80213330584, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- ricorrente 2016 contro 1103 RMESTL46T03L500D, elettivamente REMI OSTELIO C. F. domiciliato in ROMA, VIA 0. LAZZARINI 19, presso lo studio dell'avvocato U S, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 9103/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2010 R.G.N. 3002/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. FSCA SPENA;
udito l'Avvocato V A;
udito lAvvocato SGUEGLIA UGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma REMI OSTELIO, dipendente del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso l'Istituto Italiano Cultura ( in prosieguo: I.I.C.) di Melbourne fino all'8.8.1999 e dal 9.8.1999 presso l'I.I.C. di Vilnius con profilo di "addetto"- appartenente alla ex-VII qualifica funzionale, poi Area C1- agiva nei confronti del Ministero per l'accertamento del diritto a ricevere, anche a titolo di risarcimento del danno, il trattamento economico relativo alla qualifica di "direttore" di I.I.C. nei periodi dal 24.11.1994 al 31.8.1998 e dal 9.8.1999 al 9.1.2003, in ragione dell'esercizio delle relative mansioni presso le due sedi. In corso di causa il ricorrente rinunziava alla domanda per il periodo di servizio in Melbourne . Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 12.1.2006 (nr. 719), accoglieva parzialmente la domanda, condannando la amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento fondamentale percepito da un dipendente appartenente alla posizione economica C1 (ex VII livello) e quello erogato ad un dipendente inquadrato nella posizione C2, ex VIII livello, nel periodo dal 22.11.1998 al 9.1.2003, condannando la amministrazione al pagamento. Proponeva appello il R, chiedendo accertarsi, in parziale riforma della sentenza, il proprio diritto a percepire per lo stesso periodo, la cui decorrenza doveva correttamente individuarsi dal 9.8.1999, anche la "indennità di servizio all'estero" commisurata alle mansioni superiori ovvero, in subordine, il trattamento di reggenza previsto dall'articolo 185 DPR 18/67;
proponeva appello incidentale il Ministero, chiedendo il rigetto integrale della domanda. Con sentenza del 12-27 novembre 2010 la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava il diritto di R Ostelio a percepire la indennità di servizio estero in misura pari: - all'importo previsto per il direttore di I.I.C. dal 9 agosto 1999 al 9 giugno 2000 ;
ai 4/5 della medesima indennità per il periodo successivo e fino al 9 gennaio 2003;
condannava in via generica la amministrazione al pagamento delle relative differenze di retribuzione, oltre accessori . La Corte di merito dichiarava improcedibile l'appello incidentale del Ministero, in quanto non notificato anteriormente alla udienza di discussione ma soltanto in data successiva allo svolgimento della udienza, su autorizzazione della Corte stessa. Accoglieva parzialmente l'appello principale;
rilevava che correttamente il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile l'articolo 52 del D.lvo 165/2001, in quanto la indennità di servizio all'estero non aveva carattere retributivo. в Erroneamente, tuttavia, il giudice del primo grado aveva ritenuto applicabile l'articolo 185 DPR 18/1967 mentre la norma era relativa alla sola reggenza della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare. Per le istituzioni culturali e scolastiche, invece, la norma era divenuta applicabile soltanto dal 10 giugno 2000, data di entrata in vigore della legge 127/2000, che aveva modificato l'articolo 14 della legge 401/1990 (Riforma degli Istituti Italiani di Cultura all'estero). Per il periodo pregresso veniva in rilievo l'articolo 171 dello stesso DPR, disciplinante in via generale la indennità di servizio all'estero;
la predetta norma configurava l' emolumento come indennità dipendente dalla funzione svolta e non dalla qualifica posseduta. Per il periodo dal 10 giugno 2000 la indennità era dovuta nella misura dei 4/5, prevista dall'articolo 185 DPR 18/1967. Il Ministero nelle difese del primo grado aveva sostenuto di avere corrisposto al R l'indennità di rappresentanza e non anche l'indennità di servizio nei limiti di cui - all'articolo 185 citato. Solo in sede di appello il Ministero aveva sostenuto di non avere corrisposto al R alcun aumento perché la indennità di servizio da questi percepita già superava il limite fissato dal predetto articolo 185 (i 4/5 della indennità prevista per la funzione di direttore dell'I.I.C. di Vilnius). Tale allegazione era priva di supporto probatorio né l'amministrazione aveva depositato la documentazione necessaria per il calcolo degli importi della indennità di servizio dovuta, benché tale richiesta fosse contenuta già nel ricorso di primo grado . Per la Cassazione della sentenza ricorre il Ministero degli Affari esteri, articolando tre motivi. Resiste con controricorso REMI OSTELIO. DIRITTO 1. Con il primo motivo la amministrazione denunzia ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli articoli 435,436, 291 cpc e degli articoli 24 e 111 C. Il motivo afferisce alla pronunzia di improcedibilità dell'appello incidentale avvenuta, nell'assunto della parte ricorrente, in erronea estensione della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 20604/2008, afferente alla mancata notifica dell'appello principale e non anche alla notifica dell'appello incidentale nell'ambito di un contraddittorio già instaurato. Assume il Ministero ricorrente che nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello incidentale si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, adempimento che impedirebbe ogni decadenza (Cass. nr. 11888/2007). 2 La stessa Corte di merito (alla udienza del 26 settembre 2008) aveva concesso all'appellante incidentale termine di rinotifica e la notifica era stata prontamente effettuata (seppure non necessaria in ragione della presenza in udienza dell'appellante). Il motivo è infondato. La interpretazione sostenuta dalla amministrazione ricorrente ( secondo la quale la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436 c.p.c., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione e non anche nel caso di omissione della notificazione della memoria) è stata superata dalla giurisprudenza formatasi a seguito dell'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20604 del 2008. Fissato il principio secondo cui l'appello principale, pur tempestivamente proposto, deve considerarsi improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., evidenti ragioni di parità di trattamento delle parti rispetto agli adempimenti imposti dalla legge processuale nell'ottica di una ragionevole durata del processo, militavano per una rimeditazione della soluzione di minor rigore già delinetasi in giurisprudenza in epoca precedente. Nella giurisprudenza di questa Corte si è dunque consolidato, a partire da Cass. n. 23571 del 2008, l'orientamento che ha escluso

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