Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/10/2021, n. 27914

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/10/2021, n. 27914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27914
Data del deposito : 13 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

te Rep. ORDINANZA e/u)1,_ 2, (3 fr sul ricorso iscritto al numero 2443 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (P.I.: 01426410880), in persona del Commissario Straordina- rio, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato G S (C.F..: SCH GBT 52R05 H163I) -ricorrente- nei confronti di INTESA SANPAOLO S.p.A (C.F.: 00799960158), in per- sona del rappresentante per procura V P rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati R D P (C.F.: DPL RFL 33D27 L845U) e D P (C.F.: PZZ DNL 65B48 162 5K) MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. (C.F.: 13300400150), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, R M rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati R D P (C.F.: DPL RFL 33D27 L845U) e D P (C.F.: PZZ DNL 65B48 162 5K) -controricorrenti- nonché SIEME S.r.l. — Società Idroelettrica Meccanica Edile (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentan- te pro tempore Ric. n. 2443/2019 - Sez.

3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 14

MODICA

Società consortile a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore Fallimento CASAL S.p.A. in liquidazione (C.F.: non indi- cato), in persona del Curatore fallimentare, legale rap- presentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- tania n. 2335/2018, pubblicata in data 6 novembre 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Mediocredito Italiano S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della A.S.P. di Ragusa, in virtù di un credito avente titolo in un contratto di appalto, originariamente spet- tante alla Casal S.p.A. ed oggetto di cessione in suo favore. Su opposizione dell'ente debitore, il Tribunale di Milano ha re- vocato il decreto ingiuntivo e dichiarato l'incompetenza per territorio sulla domanda proposta, in favore del Tribunale di Ragusa. Il Tribunale di Ragusa, adito in riassunzione, ha condannato la A.S.P. al pagamento dell'importo di C 399.122,58 in favore di Mediocredito Italiano S.p.A., oltre accessori. La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la A.S.P. di Ragusa ha proposto do- manda di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., oltre che ri- corso per cassazione. Il ricorso per cassazione è stato accolto (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 9801 del 20/04/2018) e la sentenza impugnata è sta- ta quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione. Sulla domanda di revocazione della medesima sentenza, la Corte di Appello di Catania ha, di conseguenza, dichiarato ces- sata la materia del contendere, condannando peraltro, in virtù Ric. n. 2443/2019 - Sez.

3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 14 del principio della soccombenza virtuale, la A.S.P. di Ragusa al pagamento delle spese di lite in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. e di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Contro tale ultima decisione ricorre la A.S.P. di Ragusa, sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi Mediocredito Italiano S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. La controricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha frattanto incorporato per fusione l'altra controricorrente Mediocredito Italiano S.p.A., ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01;
conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01;
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire Ric. n. 2443/2019 - Sez.

3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 14 una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01;
Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. La A.S.P. ricorrente si limita, in sostanza, a trascrivere lo "svolgimento del processo" contenuto nella sentenza impu- gnata (aggiungendo solo alcune precisazioni sugli esatti ter- mini della richiesta di compensazione delle spese operata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di revoca- zione). Tale esposizione non è sufficiente a consentire di intendere adeguatamente l'oggetto della domanda originaria, le recipro- che difese delle parti, le ragioni per cui tale domanda è stata accolta in sede di merito e quelle per cui la relativa sentenza è stata poi cassata con rinvio, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di revocazione. Ric. n. 2443/2019 - Sez.

3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 14 Emerge, in sostanza, esclusivamente che la A.S.P. di Ragusa avrebbe pagato alla Casal S.p.A. un credito derivante da un contratto di appalto, dopo la notificazione della cessione di ta- le credito a Mediocredito Italiano S.p.A., e quest'ultima avreb- be ottenuto un decreto ingiuntivo per il medesimo credito, as- sumendo l'inefficacia del pagamento in favore della cedente. Non vengono però adeguatamente chiariti, nel ricorso, i motivi dell'opposizione al decreto monitorio e, tanto meno, le ragioni per cui la domanda della cessionaria (dopo l'annullamento del decreto ingiuntivo, per ragioni di competenza territoriale) è stata accolta in primo grado, i motivi posti a base del gravame avverso la relativa sentenza del Tribunale di Ragusa e le ra- gioni del rigetto del gravame;
non risultano indicate nel ricor- so neanche le ragioni per cui la sentenza cili appello è stata in- fine cassata (anche se queste ultime sono ricavabili dall'esame diretto della sentenza di questa Corte n. 9801 del 2018). Nel ricorso non è adeguatamente chiarito, inoltre, da chi e per quali motivi sono state evocate in giudizio le società Intesa Sanpaolo S.p.A., Sieme S.r.l. e Modica s.c. a r.I., e a che titolo queste ultime sono quindi parti del giudizio stesso. È poi appena il caso di osservare che i precisi termini della vi- cenda processuale relativa alla controversia di merito hanno rilievo ai fini del giudizio sulla fondatezza (virtuale) della do- manda di revocazione: per valutare il carattere controverso e decisivo dei fatti che si assumono oggetto di errore percettivo da parte della corte di appello è infatti necessario averne pie- na contezza. Il difetto di esposizione del fatto costituisce ragione assorben- te di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Per completezza espositiva, è peraltro opportuno precisare che il ricorso stesso, almeno per quello che è possibile stabili- re sulla base della lacunosa esposizione dei fatti di causa in Ric. n. 2443/2019 - Sez.
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