Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2004, n. 14177

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Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'impugnazione proposta, da parte del direttore generale di una azienda sanitaria locale, nei confronti della risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, di cui all'art. 3, comma sesto D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, in quanto essa è equiparabile alla risoluzione per inadempimento nei confronti e coinvolge situazioni di diritto soggettivo tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2004, n. 14177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14177
Data del deposito : 28 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. R F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA PEPOLI

4, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
G A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI

55, presso lo studio legale GALLETTI-FIDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato V S, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 79/02 del Tribunale di BARI, depositata il 18/04/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. F R;

uditi gli avvocati D R, per delega dell'avvocato G P, V S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PALMIERI

Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, giurisdizione dell'a.g.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25 marzo 1997 al Pretore di Bari, Antonino Giannone esponeva di essere stato nominato direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 3 con delibera della Giunta della Regione Puglia del 30 dicembre 1994, e di avere ricevuto il diniego nella conferma dell'incarico con delibera n. 7853 del 23 dicembre 1996, mentre il rapporto di lavoro era stato risolto con delibera del 14 gennaio 1997 n. 15, sulla base di numerosi addebiti di cattiva gestione, concernenti l'inosservanza di procedure amministrative nell'affidamento di incarichi, liquidazione di forniture, ordinanze di spesa e deliberazione di acquisti;
la partecipazione ad attività non istituzionali;
l'erogazione di un contributo illegittimo;
il mancato riscontro ad esposti, denunce ed una richiesta dell'Assessorato alla sanità;
il ritardo nella presentazione di rendiconti.
Tanto esposto, il Giannone chiedeva dichiararsi l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro e condannarsi la Regione al pagamento di differenze retributive ed al risarcimento dei danni. Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva in parte la domanda con decisione del 3 ottobre 1997, riformata, con riduzione della somma dovuta ed accoglimento parziale degli appelli, principale della Regione e incidentale del Giannone, con sentenza 18 aprile 2003 dal Tribunale, che, per quanto qui interessa, rigettava anche e preliminarmente l'eccezione di difetto della giurisdizione ordinaria, ritualmente sollevata dalla Regione.
Riteneva il Tribunale che, certo il regime di diritto privato del rapporto di lavoro autonomo in questione ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, nondimeno gli atti autoritativi e
discrezionali di nomina del prestatore d'opera e di conferma oppure risoluzione del contratto ad esito della verifica annuale di cui all'art. 1, comma 6, d.l. 27 agosto 1994 n. 512, conv. in l. 17 ottobre 1994 n. 590, incidevano su meri interessi legittimi onde le
relative controversie appartenevano alla giurisdizione generale di legittimità.
Tuttavia diversa, ad avviso del Tribunale, era l'ipotesi di risoluzione del contratto per gravi motivi o per una delle cause di decadenza di cui al citato art. 3, comma 6. Qui l'atto di risoluzione conservava la natura paritetica, e non autoritativa, propria del regime privatistico e derivava da un inadempimento contrattuale, con la conseguente giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Poiché nel caso di specie quest'ipotesi risultava verificata, l'eccezione di difetto di giurisdizione andava rigettata. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la Regione Puglia mentre il Giannone resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni unite esaminano solamente il primo motivo di ricorso, concernente una questione di giurisdizione, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ..
Con esso la ricorrente deduce il difetto della giurisdizione ordinaria giacché, a suo avviso, la controversia concerne un caso di risoluzione del contratto d'opera ad esito negativo della verifica annuale dei risultati amministrativi e di gestione conseguiti dal direttore generale di un'azienda sanitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 6, d.l. 27 agosto 1994 n. 512, conv. in l. 17 ottobre 1994 n. 590, vale a dire di risoluzione disposta con provvedimento
amministrativo discrezionale, incidente su meri interessi legittimi e non su diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della lite alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità. Il motivo non è fondato.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 il rapporto di lavoro intercorrente fra azienda sanitaria locale e direttore generale è "regolato da contratto di diritto privato", risolvibile con dichiarazione di decadenza da parte della committente regione per gravi motivi o quando la gestione aziendale presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. Diversa è poi l'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 6, del decreto legge sopra cit., secondo cui "trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni...provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti, secondo i criteri e i principi indicati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto".
Sulla base di queste disposizioni le Sezioni unite hanno più volte affermato che il rapporto in questione è bensì di diritto privato, e tuttavia, avvenendo la nomina del direttore generale previo esperimento di un procedimento amministrativo selettivo non concorsuale, con un atto discrezionale di alta amministrazione, espressione di poteri pubblicistici cui sono correlati in capo al privato interessi legittimi, analoga natura ha il provvedimento previsto dal comma sesto del citato art. 1, in base al quale le regioni, trascorso un anno dalla nomina e previa verifica dei risultati amministrativi e di gestione, dispongono la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all'impugnazione da parte del direttore generale dell'atto di risoluzione. Il caso della risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi o per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, di cui all'art. 3, comma 6, sopra richiamato è però equiparabile alla risoluzione per inadempimento codicistica e coinvolge perciò situazioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario (Cass. 16 aprile 1998 n. 3882, 23 aprile 1998 n. 4214, 24 febbraio 1999 n. 100, 5 aprile 2000 n. 107, 6 maggio 2003 n. 6854). Quest'ultima previsione è integrata dal caso di specie, in cui la Regione con atto del 14 gennaio 1997 risolse il contratto asserendo numerose e gravi inosservanze di norme di legge e principi di buona amministrazione, qui specificate in narrativa e già poste in evidenza nella sentenza impugnata.
Rigettato il primo motivo, gli atti di causa debbono essere trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una Sezione semplice.

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