Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2004, n. 14177
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Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'impugnazione proposta, da parte del direttore generale di una azienda sanitaria locale, nei confronti della risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, di cui all'art. 3, comma sesto D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, in quanto essa è equiparabile alla risoluzione per inadempimento nei confronti e coinvolge situazioni di diritto soggettivo tutelabili dinanzi al giudice ordinario.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. R F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio legale GALLETTI-FIDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato V S, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 79/02 del Tribunale di BARI, depositata il 18/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. F R;
uditi gli avvocati D R, per delega dell'avvocato G P, V S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, giurisdizione dell'a.g.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25 marzo 1997 al Pretore di Bari, Antonino Giannone esponeva di essere stato nominato direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 3 con delibera della Giunta della Regione Puglia del 30 dicembre 1994, e di avere ricevuto il diniego nella conferma dell'incarico con delibera n. 7853 del 23 dicembre 1996, mentre il rapporto di lavoro era stato risolto con delibera del 14 gennaio 1997 n. 15, sulla base di numerosi addebiti di cattiva gestione, concernenti l'inosservanza di procedure amministrative nell'affidamento di incarichi, liquidazione di forniture, ordinanze di spesa e deliberazione di acquisti;
la partecipazione ad attività non istituzionali;
l'erogazione di un contributo illegittimo;
il mancato riscontro ad esposti, denunce ed una richiesta dell'Assessorato alla sanità;
il ritardo nella presentazione di rendiconti.
Tanto esposto, il Giannone chiedeva dichiararsi l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro e condannarsi la Regione al pagamento di differenze retributive ed al risarcimento dei