Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/01/2022, n. 01198

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/01/2022, n. 01198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01198
Data del deposito : 17 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente Rep. ORDINANZA (W-L ei(C) sul ricorso iscritto al n. 10773/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE CONTRO la "FEMAR SERVIZI SPECIALI S.r.l.", con sede in Catania, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. S L R, con studio in Catania, elettivamente domiciliata presso l'Avv. C Z B, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 12 dicembre 2018 n. 5504/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2021 dal Dott. G L S;
RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 12 dicembre 2018 n. 5504/06/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per IRES ed IRAP relative all'anno 2010, in dipendenza dell'indeducibilità di costi sostenuti con Paesi a fiscalità privilegiata e di sopravvenienze passive non inerenti all'anno di riferimento, ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "FEMAR SERVIZI SPECIALI S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania col n. 9307/04/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la "FEMAR SERVIZI SPECIALI S.r.l." fosse esonerata dal versamento dell'IVA in sede di rivalsa conseguente al pagamento da parte della "FEMAR S.p.A." delle fatture emesse dai fornitori in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria di nuova costituzione per effetto della scissione parziale. La "FEMAR SERVIZI SPECIALI S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 13, comma 2, lett. b, 15 comma 1, n. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 1705 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la società beneficiaria fosse esente dall'IVA in sede di rimborso delle somme anticipate dalla società madre per il pagamento dei corrispettivi fatturati dai fornitori in relazione a rapporti contrattuali trasferiti per effetto della scissione parziale, dovendo, invece, considerarsi una sorta di mandataria senza rappresentanza, con la conseguente applicabilità dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato.

1.1 La questione controversa attiene al regime dell'IVA in caso di rivalsa da parte della società scissa per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti a quest'ultima - in quanto parte del patrimonio assegnato - per effetto della scissione parziale (art. 2506, comma 1, cod.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi