Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21631
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA RA nato a [...] il [...] ER TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERAR DINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. udito il difensore L'avvocato AUTRU RYOLO CARLO si associa alla richiesta del PG.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 22.3.2021, aveva condannato EL AN e TO TO, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 4) e n. 7), c.p., in rubrica loro ascritto, commesso in danno di SC EP.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.
2.1. Il EL, in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. Fortunato Strangi, lamenta vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali. Il TO, nel ricorso a firma dell'avv. Carlo Autru Ryolo, lamenta: 1) motivazione apparente e mancata risposta alle censure articolate con l'atto di appello;
2) violazione di legge, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, co. 1, n. 4), c.p.;
3) vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con requisitoria scritta dell'11.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022,