Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2019, n. 20180

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2019, n. 20180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20180
Data del deposito : 25 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26095-2017 proposto da: BONGIORNO CALOGERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI, 4, presso lo studio dell'avvocato D L, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO GIUDICE e FULVIO INGAGLIO LA VECCHIA;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
- con troricorrente - nonchè

contro

BONADONNA GIUSEPPE, CANDELA ROSARIO, AVILA DANIELA, LO NIGRO GASPARE CARLO, SCHEMBRI SALVATORE FEDERICO, CONTI SANTO, TESTAGROSSA ENZO STEFANO, GATTUSO GIANGIUSEPPE, PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 56/2017 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 03/04/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2019 dal Consigliere A O;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto;
udito l'Avvocato D L per delega dell'avvocato M G. Ric. 2017 n. 26095 sez. SU - ud. 07-05-2019 -2- Fatti di causa B C ricorre, con atto affidato a due ordini di motivi, per la cassazione delle sentenze n.ri 56/A/2017 e 12/A/2016 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana. Per quanto rileva nel presente giudizio va immediatamente evidenziato che la prima gravata decisione del 2017, decidendo nel giudizio introdotto dall'odierno ricorrente per revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1 , n.ri 3 e 4 c.p.c. della sentenza n. 12/A/2016, dichiarava "inammissibili o comunque giuridicamente infondati i motivi di revocazione proposti da B C (ricorso n. 5550) ad eccezione di quello dettagliatamente illustrato al n. 9 (con riferimento ad uno specifico profilo) della "parte in diritto" della stessa sentenza del 2017 di quella Corte. Il tutto con la conseguenza che il complessivo onere risarcitorio (C 1.063.535,00) posto a carico del Bongiorno dalla prima suddetta decisione del 2016 veniva rideterminato in C 1.007.000,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Va rilevato, per completezza, che il ricorso per revocazione della sentenza n. 12/2016 era stato proposto dal Bongiorno "a seguito della scoperta.... di documenti decisivi che non era stato possibile produrre in giudizio per causa di forza maggiore".Deve, altresì, precisarsi che la precedente già citata sentenza di condanna del 2016 della medesima Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana era intervenuta a seguito di appello interposto dal P.M. nel giudizio in materia di responsabilità avverso la decisione di primo grado n. 325/2015 della Sezione Giurisdizionale per quella Regione, con la quale era stata dichiarata l'infondatezza, per l'intera pretesa avanzata, della azione di responsabilità amministrativa svolta nei confronti dell'odierno ricorrente. Quest'ultimo, col ricorso in esame, afferma di impugnare in uno alla sentenza n. 56/"17 anche la precedente "sentenza correlata" (ovvero la n.12/"16) non essendo essa ultima passata in autorità di cosa giudica(ta) "in dipendenza del ricorso per revocazione ordinaria proposto". Deve, in estrema sintesi, chiarirsi che l'intera vicenda di responsabilità amministrativa oggetto del giudizio traeva, in punto di fatto, origine da un rapporto OLAF - Ufficio Europeo per la lotta antifrode della Commissione Europea (Informativa del 28 novembre 2011), a seguito del quale il P.M. presso la Corte dei Conti - ritenuta l'illegittima esecuzione del progetto "CO.OR.AP. - Consulenza, orientamento e Apprendistato" finanziato con i fondi del POR Sicilia 2000-2006Àera stata erogata la somma complessiva di C 15.193.362,74, solo per parte della quale l'odierno ricorrente, fra i numerosi altri incolpati, veniva chiamato a rispondere nella sua qualità di Direttore del Progetto/ in dipendenza di contratto di lavoro a progetto ex artt. 61 ss. D.L.vo n. 276/2003 intervenuto con il CIAPI di Palermo, soggetto attuatore del suddetto POR Sicilia. La Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti resiste con controricorso chiedendo che sia dichiarato inammissibile o ìnfondato il ricorso proposto da B C. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della Decisione 1.- Con il primo motivo del ricorso, ai sensi degli invocati artt. 360, comma primo, n. 1 c.p.c., 362 c.p.c. e 111 Cost., si deduce promiscuamente l'eccesso di potere giurisdizionale, il difetto assoluto di giurisdizione, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile, la violazione delle norme regolanti la qualificazione e la configurazione del danno contabile. Tanto, secondo la formulazione del ricorso, con riguardo "sia alla sentenza n. 56/2017 che alla sentenza n. [12/2017" Il motivo non può essere accolto. Con riferimento all'impugnazione avverso la prima citata sentenza del 2017 della Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana deve rilevarsi quanto segue.Il rimedio del ricorso avverso la decisione de qua poteva essere svolto solo con la deduzione di vizi propri della sentenza che ha pronunciato sulla istanza di revocazione. Andava, quindi, svolta doglianza - essa sì ammissibile- solo se concernente il potere giurisdizionale in relazione alla statuizione sulla revocazione. Al riguardo non possono che ribadirsi ì noti precedenti di cui alle pronunce di queste S.U. n.ri 16754/2014, 1520/2016 e 23583/2016. Nella fattispecie, viceversa, il ricorrente ha svolto inammissibilmente censure che attengono a vizi esterni rispetto alla medesima decisione ed involgenti eventuali violazioni dei limiti esterni della giurisdizione contabile, violazioni che - se del caso- ben avrebbero potuto essere invocate con la tempestiva impugnazione della pregressa decisione, di cui si chiedeva la revocazione. Né, peraltro, possono, nella fattispecie, rinvenirsi ipotesi di Violazione dei limiti della giurisdizione contabile atteso che - secondo i condivisi principi più volte ribaditi ( Cass. S.U. 13 dicembre 2017, n. 29920 e S.U. 24 dicembre 2018, n.33366)- Lyertendogg in un'ipotesi "di controllo giurisdizionale fondato C)(. sui canoni della razionaità, efficienza ed efficacia rilevanti sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)".Né l'odierna parte ricorrente può oggi pretendere che con l'impugnazione della sentenza data nel 2017 a definizione del giudizio di revocazione possano essere ammissibilmente svolte doglianze relative al potere giurisdizionale esercitato con la precedente decisione del 2016. Il motivo in esame, quindi, è -in punto- non ammissibile. Con riguardo, poi, alla parte di censure svolte col motivo in esame avverso la succitata decisione del 2016 deve rilevarsi, in via del tutto dirimente, ciò che segue. Il motivo, per la parte qui vagliata, è inammissibile in quanto svolge censure avverso una sentenza (quella del 2016) già passata in giudicato. Infatti la decisione n. 12/2016 venne incontestatamente notificata al B C il 19 febbraio 2016 e, quindi, il ricorso è -in punto- inammissibile atteso il tempo trascorso da tale ultima data al momento (31 ottobre 2017) della proposizione -con avvio della notifica- dell'odierno ricorso. Deve, infine, rilevarsi che sulla questione della ricorrenza, in ipotesi, della giurisdizione contabile si era già formato (come già evidenziato nella decisione del 2016, pp. 51-56) il giudicato atteso che il Giudice contabile già in primo grado aveva esaminato la questione e ritenuto la propria giurisdizione e non vi era stata, in punto, alcuna impugnazione da parte dell'odierno ricorrente con conseguente impossibilità di successiva declaratoria di difetto di giurisdizione ( Cass. S.U. 24 gennaio 2013, n. 1706). Anche sotto tale profilo non è ammissibile l'articolato motivo qui in esame che, quindi, va -nel suo complesso- ritenuto inammissibile. "h• 2.- Con il secondo motivo del ricorso si prospetta, sempre con contestuale riferimento ad entrambe le succitate sentenze, i vizi di eccesso di potere giurisdizionale, difetto assoluto di giurisdizione, violazione dei imiti esterni della giurisdizione contabile, violazione delle norme riguardanti la qualificazione e la configurazione del danno erariale, il tutto in ordine agli artt. 360, comma primo, n. 1 c.p.c., 362 c.p.c., 6,7 e 17 e 1 protocollo n. 1 della C.E.D.U.. Il motivo, alla stregua delle stesse ragioni innanzi - sub 1.- approfonditamente esposte deve ritenersi anch'esso inammissibile. 3.- In base a quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso -nel suo complesso- va , dunque, dichiarato inammissibile. Nulla deve statuirsi quanto alle spese. t: oL,,v • 1,7 ci-ce '/(
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