Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/10/2024, n. 27797

CASS
Ordinanza
28 ottobre 2024
0
0
05:06:40
CASS
Ordinanza
28 ottobre 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di protezione internazionale, l'identificazione della vittima di tratta, anche ove non sia già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può essere accertata dal giudice, nell'adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria; in particolare, ove nel corso dell'audizione emergano indicatori di tratta, il giudice sospende l'esame e rinvia il richiedente protezione internazionale (con una procedura c.d. di referral) ad un ente antitratta per la seconda fase, volta all'identificazione formale ed alla determinazione dello status di vittima da parte di personale qualificato e autorizzato, mediante ascolto ed esame di tutte le circostanze del caso, rilevanti al fine dell'identificazione predetta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/10/2024, n. 27797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27797
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Oscuramento disposto Numero registro generale 24493/2023 Numero sezionale 3566/2024 Numero di raccolta generale 27797/2024 Data pubblicazione 28/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: IMMIGRAZIONE MARIA ACIERNO Presidente Ud. 27/09/2024 CC Consigliere CLOTILDE PARISE Consigliere LAURA TRICOMI GIULIA IOFRIDA Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24493/2023 R.G. proposto da: S.R. rappresentata e difesa dall'avvocato DI PALMA ALESSANDRO ([...]) - ricorrente-

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro -intimato - avverso il DECRETO di TRIBUNALE ANCONA n. 4297/2022 depositato il 16/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. RILEVATO CHE La ricorrente, cittadina nigeriana, ha presentato una domanda relterata di protezione internazionale e ha narrato che i Oscuramento disposto Numero registro generale 24493/2023 Numero sezionale 3566/2024 Numero di raccolta generale 27797/2024 Data pubblicazione 28/10/2024 suoi genitori sono deceduti da tempo e che nel paese di origine risiedono due fratelli, una sorella e suo figlio minore, con i quali è ancora in contatto. L'istante ha spiegato di aver deciso di lasciare la Nigeria per motivi economici. Per finanziare il suo viaggio si sarebbe affidata ad una donna che, una volta giunta in Grecia, voleva costringerla a prostituirsi, al fine di restituire quanto dovuto. La ricorrente si sarebbe rifiutata, sopravvivendo con lavori saltuari, fino a quando, grazie all'aiuto di un ragazzo nigeriano, avrebbe raggiunto l'Italia nel 2014. Il Tribunale rileva che effettivamente la circostanza che ella si è affidata a una "Madame" per finanziare il suo viaggio verso l'Europa costituisce elemento nuovo e quindi procede ad assumere informazioni sulla la situazione relativa al traffico di esseri umani in Nigeria concludendo nel senso che effettivamente la Nigeria è un paese di origine transito e destinazione delle vittime della tratta di esseri umani e che le vittime della tratta che tornano in Nigeria possono finire nuovamente nella prostituzione forzata. Passando ad esaminare le dichiarazioni della richiedente osserva che nel racconto emergono diverse contraddizioni soprattutto sul viaggio che l'ha condotta in Italia e sugli anni trascorsi sul territorio nazionale, il che non consente di pervenire con ragionevole probabilità alla conclusione che la ricorrente possa essere stata vittima di tratta;
esclude quindi la protezione internazionale quanto alla protezione speciale ritiene che non vi è una condizione di vulnerabilità e che non vi sono elementi sufficienti per ritenere che abbia intrapreso un positivo percorso di inserimento socio culturale nel paese ospitante. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessata affidandosi a quattro motivi. L'Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita ha presentato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale. 2 di 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 24493/2023 Numero sezionale 3566/2024 Numero di raccolta generale 27797/2024 Data pubblicazione 28/10/2024 RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 in ordine alla riconoscimento dello status di rifugiato e protezione sussidiaria (ex art. 360 n. 3 c.p.c.). La ricorrente censura il provvedimento per violazione di legge tenuto conto della vicenda persecutoria ad opera di agenti non statuali, del suo esser stata vittima di tratta per finalità di sfruttamento sessuale,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi