Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2022, n. 23884
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La mera concessione in gestione ad una società di capitali, dietro pagamento di un canone, dei servizi svolti da un consorzio intercomunale non ne esclude di per sé la natura di ente pubblico economico, ove questa sia ricavabile dalla sua disciplina normativa e statutaria e da quella della sua attività e risulti, alla luce degli scopi dello stesso consorzio e della provenienza delle sue entrate, che tale ente agisca ancora, nonostante la menzionata cessione, secondo criteri di economicità, vale a dire con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore.
Il pubblico dipendente che benefici della c.d. mobilità volontaria ex art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, o ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, e si trasferisca presso un ente pubblico economico, mantiene i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico (come, ad es. qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all'anzianità) ma, una volta divenuto dipendente del detto ente, gli vanno applicati, con riferimento alle vicende successive, la disciplina di diritto privato e la relativa contrattazione collettiva e non, in presenza di una situazione di soprannumero o di eccedenza di personale, l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001; per l'effetto, ove, dopo il trasferimento, il lavoratore abbia acquisito la qualifica di dirigente, il suo rapporto sarà disciplinato dalle disposizioni che regolano il lavoro dirigenziale, fra cui quelle che consentono al datore di lavoro la recedibilità ex art. 2118 c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 13113/2020 Numero sezionale 2649/2022 Numero di raccolta generale 23884/2022 Data pubblicazione 01/08/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto ANTONIO MANNA - Presidente - PUBBLICO IMPIEGO CATERINA MAROTTA - Consigliere - IRENE TRICOMI - Consigliere - Ud. 05/07/2022 - PU ROBERTO BELLE' - Consigliere - R.G.N. 13113/2020 DARIO CAVALLARI - Cons. Rel. - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13113-2020 proposto da: CISI - Consorzio Intercomunale Servizi Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Gargiulo e Gaetano Ottato;
- ricorrente -
contro
RE OS, elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier 44, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Felice Laudadio e Carmine Bernardo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6587/2019 della Corte d'appello di Napoli pubblicata il 20 dicembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere DARIO CAVALLARI;
1 Numero registro generale 13113/2020 Numero sezionale 2649/2022 Numero di raccolta generale 23884/2022 Data pubblicazione 01/08/2022 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Umberto Gargiulo, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e Carmine Bernardo, per il controricorrente, che ne ha chiesto il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE OS, con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 12 gennaio 2016, ha convenuto il CISI - Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (da ora solo CISI), esponendo che: - era stato assunto alle dipendenze del Comune di Forio a decorrere dal 6 marzo 1989 quale vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione del posto di Capo sezione Ragioneria (funzionario con grado apicale) giusta deliberazione n. 28 del 10 marzo 1987 del Consiglio comunale;
- l'immissione in servizio era avvenuta con delibera di G.M. n. 22 del 1989, ratificata dal Consiglio comunale con delibera n. 69 del 1989;
- con istanza n. 1457 del 16 febbraio 1999 aveva chiesto il trasferimento per mobilità ex art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993 alle dipendenze del consorzio CISI con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno e con qualifica pari o equivalente all'VIII livello;
- il trasferimento, debitamente autorizzato, era divenuto operativo dal 1° febbraio 2000;
- con delibera assembleare n. 34 del 15 novembre 2004 aveva ricevuto la qualifica di vice direttore ai sensi dell'art. 23 dello Statuto consortile;
- a decorrere dal 2012, il CISI aveva iniziato ad applicare alla sua posizione il CCNL comparto Regione e Autonomie Locali in luogo di quello Federgasacqua, avviando il recupero di quanto da lui percepito in eccesso;
2 Numero registro generale 13113/2020 Numero sezionale 2649/2022 Numero di raccolta generale 23884/2022 Data pubblicazione 01/08/2022 - con delibera n. 3 del 15 gennaio 2015 il CISI aveva disposto la rideterminazione della pianta organica, con eliminazione della posizione ricoperta da lui e di quella del Direttore generale;
- il CISI gli aveva comunicato, con nota notificata il 3 dicembre 2015, il licenziamento per soppressione del posto occupato;
- con nota del 22 dicembre 2015 aveva impugnato il licenziamento;
- era stato collocato in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età a decorrere dall'8 agosto 2017. Ciò premesso, ha chiesto che: - il licenziamento a lui intimato sia dichiarato illegittimo, con ordine al CISI di reintegrarlo nel posto di lavoro occupato e di risarcire il danno provocato;
- in subordine, che il CISI sia condannato a pagargli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale lorda o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Il Tribunale di Napoli, mutato il rito, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2935/2017 ha rigettato il ricorso. La Corte d'appello di Napoli, sempre nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6587/2019 ha accolto il gravame di RE OS perché, essendo il CISI un ente pubblico non economico, il licenziamento intimato iure privatorum doveva considerarsi illegittimo in quanto in contrasto con l'art. 33 d.lgs. n. 165 del 2001. Il CISI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. RE OS ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si osserva che la memoria ex art. 378 c.p.c. del controricorrente è stata depositata tempestivamente con modalità telematiche in data 29 giugno 2022 e, quindi, oltre cinque giorni prima 3 Numero registro generale 13113/2020 Numero sezionale 2649/2022 Numero di raccolta generale 23884/2022 Data pubblicazione 01/08/2022 dell'udienza del 5 luglio 2022, nonostante la relativa accettazione sia del 30 giugno 2022. È stata altresì presentata nei termini (il 28 giugno 2022) la medesima memoria del CISI.
2. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei motivi di impugnazione sollevate dal controricorrente sono infondate. Infatti, l'atto di impugnazione non contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, ma solleva delle questioni in diritto in ordine all'individuazione della corretta disciplina normativa da applicare. Inoltre, non è ravvisabile una violazione del principio di specificità del ricorso, neppure sub specie di autosufficienza dello stesso, atteso che gli elementi sulla base dei quali definire la controversia sono agevolmente ricavabili dalla sentenza di appello.
3. Con il primo motivo il CISI lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 perché la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare il CISI come ente pubblico economico e non quale ente pubblico non economico. Ad avviso di parte ricorrente, in conseguenza della bipartizione degli enti consortili ricavabile dall'art. 25, comma 7 bis, della legge n. 142 del 1990, la veste del consorzio non era rilevante al fine di individuarne la natura giuridica, potendo i consorzi essere enti di natura istituzionale ed enti con rilevanza economica imprenditoriale. In particolare, osserva che l'art. 1 dello Statuto del CISI definiva quest'ultimo espressamente come “ente pubblico economico” e che la sua intera organizzazione era compatibile con tale qualificazione. D'altronde, per costante giurisprudenza, un ente pubblico è di natura economica se produce per legge o per statuto (e, quindi, non in via di mero 4 Numero registro generale 13113/2020 Numero sezionale 2649/2022 Numero di raccolta generale 23884/2022 Data pubblicazione 01/08/2022 fatto e contingente), beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi. Avrebbe errato, quindi, la Corte d'appello di Napoli nel ritenere che la semplice cessione del servizio idrico e fognario integrato in favore di EVI S.p.A. avesse trasformato il CISI in un ente di funzioni perché non avrebbe più esercitato servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale. Infatti, lo stesso Statuto, agli artt. 10 e 38, prevedeva la possibilità di affidare a terzi attività e servizi mediante convenzione o concessione ed autorizzava il CISI ad avvalersi del sistema della concessione a terzi o a partecipare da solo o con altri enti locali a società di capitali. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte dei conti, la circostanza che un consorzio non abbia una struttura autonoma, ma svolga con prevalenza la propria attività come stazione appaltante, non dovrebbe incidere sulla sua natura. Sostiene parte ricorrente che la qualifica di ente pubblico economico risultava pure dall'art. 29 dello Statuto, che prescriveva che la copertura dei costi avvenisse attraverso i ricavi della gestione. Occorreva tenere pure conto del fatto che le fonti di finanziamento ordinario erano non i contributi consortili, ma i canoni di concessione versati dall'EVI S.p.A. nonché, fino al 2002, i compensi previsti per il recupero dell'evasione tributaria. Inoltre, a conferma del requisito dell'economicità, militava l'avere il CISI continuato a svolgere la funzione di istituzione e ordinamento dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Parte ricorrente espone, altresì, che la propria natura di ente pubblico economico sarebbe stata resa palese pure dalla circostanza che i contratti del personale sarebbero stati di diritto privato, come confermato dalle decisioni della S.C. nn. 4062, 4063, 4064, 9037 e 9232 del 2011. 5 Numero registro generale 13113/2020 Numero sezionale 2649/2022 Numero di raccolta generale 23884/2022 Data pubblicazione 01/08/2022 Era irrilevante, poi, che il controricorrente provenisse da una pubblica amministrazione. Infine, la Corte territoriale avrebbe errato a dare peso ad una relazione redatta nel marzo 2007 dall'Ispettorato generale di Finanza pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ad una sentenza del TAR Napoli, che avevano qualificato come consorzio di funzioni il CISI.
4. Con il secondo motivo il CISI lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 perché la Corte territoriale avrebbe affermato l'applicabilità della normativa sulla mobilità del personale pubblico contrattualizzato, trascurando - invece - che RE OS, nel trasferirsi dal Comune di Forio alle dipendenze del CISI, era passato dal rango di funzionario a quello di dirigente. Ciò palesava che non vi era stata una cessione del contratto, ma una novazione dello stesso, con costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, come si evinceva dalla circostanza che il rapporto di lavoro con il controricorrente non era mai stato disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, ma dal contratto collettivo dei dirigenti privati. La Corte territoriale non avrebbe considerato che l'art.