Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 722
Sentenza
27 gennaio 1999
Sentenza
27 gennaio 1999
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Massime • 1
Il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni che egli assume subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, difeso dall'avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CGIL CAMERA LAV PISTOIA in persona del segretario responsabile p.t. Sig. Rino Fregai, CGIL CAMERA LAV MONTECATINI TERME in persona del segretario responsabile p.t. sig. Sergio Frosini, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.G.BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
CGIL in persona del Segretario Generale;
- intimato -
avverso la sentenza n. 337/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 2/2/96 e depositata il 27/03/96 (R.G. 554/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2 e 3 febbraio 1989 AI NC conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia la CGIL- Camera del lavoro di Montecatini e la CGIL-Camera del lavoro di Pistoia nonché la CGIL nazionale, chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ed illecito aquiliano, per avere omesso, quale mandatarie dell'attore, di trasmettere al loro legale di fiducia la sentenza dello stesso Tribunale con la quale, in riforma della contraria pronunzia emessa dal Pretore del lavoro, era stato dichiarato legittimo il licenziamento subito dallo NC, impedendo così la proposizione del ricorso per cassazione e determinando la restituzione della somma di denaro che lo NC aveva percepito dal datore di lavoro (L. 30 milioni), a seguito della sentenza del Pretore del lavoro (poi riformata dal Tribunale). La domanda è stata rigettata dal Tribunale adito (con sentenza depositata il 9 dicembre 1993) e dalla Corte d'Appello di NZ