Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/12/2020, n. 29508
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Testo completo
1. Viene alla cognizione della Corte una controversia relativa alla disciplina tributaria di favore in ragione del sisma che ha colpito la Sicilia orientale il 13 dicembre 1990.
Piu' in particolare, la contribuente e' societa' per azioni operante nel settore delle costruzioni generali ed il 28 dicembre 2004 presentava istanza all'ufficio di Caltagirone dell'Agenzia delle entrate per il rimborso di Euro 78.369,63, pari al 90% dei tributi versati a titolo di ILOR ed IVA in data anteriore al primo gennaio 2003, momento di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002 che, all'articolo 9, comma 17, regolava il regime del dovuto per gli anni di imposta 1991 e 1992, individuandolo nel 10% dell'ammontare ordinariamente previsto.
Avverso il rigetto espresso dell'istanza di rimborso, la societa' contribuente esperiva ricorso, sull'assunto che il disposto normativo imponeva - a chi nulla avesse dato - il pagamento del solo 10% dell'originario debito fiscale, mentre - per parita' di trattamento -consentiva a chi avesse tutto corrisposto, il rimborso del 90% di quanto versato. L'esegesi cosi' argomentata non era apprezzata dal giudice di prossimita', ma era fatta propria dal collegio regionale, accogliendo le ragioni del contribuente anche sulla scorta di propri precedenti cui l'Ufficio aveva prestato acquiescenza e di un primo orientamento di questa Corte di legittimita'.
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre motivi di doglianza, cui replica la societa' contribuente con tempestivo controricorso.
Il giudizio giunge qui in pubblica udienza perche', gia' assegnato alla VI sezione, all'udienza del 7 maggio 2015 e' stato rinviato a nuovo ruolo in attesa delle pronunce degli organi comunitari sulla compatibilita' della disciplina italiana con i Trattati istitutivi dell'Unione Europea.
In prossimita' dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte in forma di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1) Con il primo motivo si propone censura ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione dell'articolo 111, Cost., comma 6, dell'articolo 132 c.c., comma 2, n. 4 e n. 118 disp. att. del medesimo codice, nonche' del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo n. 1, comma 2, articolo 36, comma 2, nn. 2 e 4, articoli 53 e 54,