Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/07/2018, n. 30238

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/07/2018, n. 30238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30238
Data del deposito : 5 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: C P nato a GUALDO CATTANEO il 27/06/1961 avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che: - la Corte d'Appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Perugia - sezione distaccata di Todi, dichiarando non doversi procedere nei confronti di C P per intervenuta prescrizione del reato di lesioni, confermando nel resto quanto alle statuizioni civili e condannando l'imputato alle rifusione delle spese di parte civile. - propone ricorso l'imputato, personalmente, deducendo vizi motivazionali in relazione alla valutazione probatoria delle risultanze processuali, con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità della parte offesa.

Ritenuto che:

- l'unico motivo di ricorso, pur denunciando formalmente vizio della motivazione, costituisce, in tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, ovvero ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez.2 n. 42595 del 27.10.09;
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988);
- con particolare riguardo alla valutazione dell'attendibilità della parte offesa, le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni (tra le più recenti si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1818 del 03/12/2010, Rv. 249136) purché siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc.pen. (v. Sez. 1, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010, Rv. 248016). E' pur vero che qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, tuttavia, nel caso di specie, vi è stato esame approfondito sulla credibilità da parte della sentenza impugnata;
- alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
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