Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/08/2018, n. 20533

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/08/2018, n. 20533
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20533
Data del deposito : 3 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

giurisdizione ORDINANZA sul ricorso, iscritto al

NRG

4500 del 2018, per regolamento di giuri- sdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti, sezione giurisdiziona- le per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 14/2018 depositata in data 5 febbraio 2018, nella causa vertente tra: BOTINDARI R, qui rappresentato e difeso dagli Avvocati F C e R A;

- ricorrente -

e COMUNE DI PALERMO;
- resistente non costituito in questa sede - e PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINI- STERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;
uuk - non costituito in questa sede - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 luglio 2018 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale C C, che ha chiesto dichia- rarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Ritenuto che

, con atto di citazione notificato il 16 luglio 2015, R Botindari ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, all'ordinanza di ingiunzione emessa a suo carico dal Comune di Palermo per il recupero del compenso per- cepito nell'anno d'imposta 2011 per attività extraistituzionale non au- torizzata svolta in costanza di rapporto di lavoro con il Comune;
che l'ingiunzione di pagamento è stata adottata sulla base dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale, per un ver- so, stabilisce il divieto, per i dipendenti pubblici, di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, e, per l'altro verso, prevede che, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità di- sciplinare, l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico deve es- sere versato all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
che l'opposizione è stata proposta al Tribunale ordinario di Paler- mo;
che l'attore ha chiesto dichiararsi che la pretesa della P.A. opposta è riservata all'azione del pubblico ministero contabile e all'accertamento giudiziale della Corte dei conti;
in via subordinata, ha concluso per la declaratoria di infondatezza della pretesa del Co- mune;
che il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 10 maggio 2016, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti;
che il Tribunale ha fondato la pronuncia declinatoria sul richiamo all'art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 1, comma 42, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190, se- condo cui «L'omissione del versamento del compenso da parte del di- pendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsa- bilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;
che, con atto depositato il 10 marzo 2017, il Botindari ha provve- duto alla riassunzione del giudizio davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana;
che, con ordinanza in data 5 febbraio 2018, la Corte dei conti, se- zione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione;
che, ad avviso del giudice confliggente, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;
che il Botindari ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 47 cod. proc. civ., concludendo, in via principale, per l'inammissibilità del con- flitto di attribuzione, perché sollevato tardivamente, e, in subordine, per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti;
che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
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