Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/05/2022, n. 14238

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/05/2022, n. 14238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14238
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA ! ricorso 22886-2020 proposto da: COMUNITÀ COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA, in persona del Presidente - legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LIVENZA

3, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F M;

- ricorrente -

contro

M M, domiciliata ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato G L;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO, depositata il 10/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in parziale riforma del Tribunale della stessa sede che aveva respinto tutte le domande proposte da M M nei confronti della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, ha condannato la Comunità al solo risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, liquidato equitativamente sulla base del principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 5072/2016 e facendo applicazione dei parametri previsti dall'art. 28 del 71 .1gs. n. 81/2015, che ha abrogato e sostituito l'art. 32 della legge n. 3/2010;

2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che l'appellante aveva svolto l'attività di infermiera professionale presso la Residenza per Anziani Altes Spital sulla base dell'ordinanza del Sindaco di Cortaccia, emessa ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale Trentino Alto Adige, con la quale la M era stata precettata a svolgere l'attività in questione dal 6 novembre 2017 al 31 gennaio 2018, con retribuzione a carico della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina;

3. la prestazione, peraltro, era stata resa solo sino al 30 novembre 2017 perché con provvedimento n. 36 del 27 novembre 2017 l'ordinanza era stata revocata e la Comunità non aveva ottemperato alla diffida della M, la quale aveva invano chiesto di essere riammessa in servizio;

4. la Corte territoriale, rilevata la singolarità della fattispecie, ha ritenuto, in sintesi, che l'ordinanza comunale, adottata su sollecitazione della stessa Comunità che aveva rappresentato di non essere in grado di assicurare il servizio necessario agli ospiti della casa di riposo, costituiva solo il presupposto per la valida instaurazione del rapporto, pur in assenza di procedura di selezione e del necessario possesso da parte della M dell'attestato di bilinguismo, ma non esonerava l'ente dal rispetto delle ulteriori condizioni richieste dalla legge e, quindi, dalla formalizzazione scritta del contratto, nel quale doveva essere anche previsto il periodo di prova;

5. ha aggiunto che la risoluzione del rapporto era avvenuta in via di mero fatto, tanto che la Comunità non era stata neppure in grado di precisare quale ne fosse stata la causa, e, pertanto, ha ritenuto violata la normativa nazionale e regionale che impone la stipulazione per iscritto del contratto e l'apposizione del termine finale;
)..920 n. 22886 sez. ML - ud. 23-11-2021 6. richiamati i principi affermati da Cass. S.U. n. 5072/2016 e da Cass. n. 21065/2017, ha quantificato il danno nella misura minima pari a 2,5 mensilità perché nessuna reiterazione abusiva era stata realizzata ed inoltre la ricorrente non poteva neanche far valere un'aspettativa di stabilizzazione non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale;

7. infine il giudice d'appello ha respinto le ulteriori domande risarcitorie perché non provate;

8. per la cassazione della sentenza la Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, ai quali ha replicato con controricorso M M;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi