Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/09/2022, n. 25749
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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6492/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ZoZL in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;-- ricorrente -contro F.11i Ferro Semolerie Molisane srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalli avv. G N, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodic n. 32/A, presso lo studio dell'avv. L S C;- controricorrente/ricorrente contro il diniego di definizione agevolata - avverso la sentenza della Commissione thbutaria regionale del Molise n. 654/1/18, depositata il 4 ottobre 2018 e contro il diniego di definizione agevolata della lite. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 9 giugno 2022 dal Consigliere E M;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Fratelli Ferro Sennolerie Molisane s.r.l. un avviso di recupero del credito di imposta IVA utilizzato negli anni 2010-2011-2012 in eccedenza sul limite di C 516.466,99 posto dall'art. 34 comrna 1 della legge n.388/2000, irrogando la sanzione del 30% per omesso versamento dell'IVA compensata. La contribuente sosteneva, invece, di aver utilizzato in compensazione il credito nei limiti di legge, non potendosi cumulare in esso l'importo dei rimborsi richiesti. La CTP di Campobasso, con sentenza n.1026/15 accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la CTR del Molise, con sentenza n.654/1/2018, depositata il 4.10.2018, lo rigettava sul presupposto che il limite stabilito dall'art. 34 della legge 388/2000 operava distintamente per i rimborsi e per le compensazioni di carattere fiscale, trattandosi di operazioni distinte e separate, con esclusione di qualsivoglia cumulabilità del e stesse, ravv:sardo altresì l'illegitimità della limitazione della compensazione perché in contrasto con i principi comunitari di neutralità dell'Iva. Pendente il termine per il ricorso per cassazione, entrava il vigore l'art. 6 del DL 119/2018 e la possibilità di definizione delle liti pendenti aventi ad oggetto atti impositivi. Con ricorso notificato il data 18.2.2019 l'Agenzia delle Entrate chiedeva la cassazione della sentenza della CTR affidandc il suo mezzo a tre motivi. Successivamente la contribuente, con istanza del 31.5.2019, definiva la lite ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018, provvedendo a corrispondere la prima rata dell'importo dovuto e successivamente le rate via via in scadenza. In data 30.6.2020 l'ufficio notificava il diniego della definizione e, con istanza del 22.7.2020, chiedeva fissarsi l'udienza di discussione del ricorso per cassazione. La Fratelli Ferro Semolerie Molisane s.r.I., con ricorso notificato in data 29.9.2020 impugnava il diniego di definizione agevolata, articolando due motivi, e contestualmente resisteva con controricorso al ricorso per Cassazione della sentenza n.654/01/2018. Con sentenza n. 29509 del 24 dicembre 2020 questa Corte accoglieva il ricorso contro il diniego di definzione agevolata e pertanto lo annullava, condannando l'agenzia fiscale al pagamento delle correlative spese processuali oltre accesso-i;rinviava la causa a nuovo ruolo sino al passaggio in giudicato della pronuncia stessa. Successivamente la società contribuente ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE L'intervenuto annullamento del diniego di definizione agevolata della lite, con la conseguente cessazione della materia del contendere, provoca l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso agenziale (cfr. tra le molte, Cass., 16484/2022). Spese a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, di 119/2018.
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