Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2021, n. 13565

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In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.

CED, Cassazione, 2021

In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2021, n. 13565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13565
Data del deposito : 19 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTI DI CAUSA



1. La signora (XXXXX) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 38/35/12, depositata il 20 marzo 2012, che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IVA e IRPEF relativo all'anno 1999.



2. Il ricorso e' affidato a otto motivi.



3. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 51, nonche' un vizio di motivazione in ordine alla verifica della data di notificazione dell'atto d'appello.



2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2313, 2318, 2322 c.c.



3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 102 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 40, sostenendo la nullita' delle sentenze di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci accomandatari e della societa', litisconsorti necessari.



4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 57, 112 c.p.c., in ordine alla decadenza dell'Amministrazione dall'accertamento.



5. Con il quinto motivo di ricorso, e sempre con riferimento alla decadenza dall'accertamento, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 37, commi 24 e 25, nonche', ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione su un punto essenziale del giudizio ex articolo 112 c.p.c.



6. Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 102 c.p.c., degli articoli 2313, 2322, 2320 c.c.



7. Con il settimo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 102 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 56.



8. Con l'ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 102 c.p.c., del

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