Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2022, n. 01323

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2022, n. 01323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01323
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/2020, la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10780/14 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente principale

contro

F G, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.to T L con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 43, presso lo studio dell'avv.to Francesco d'Ayala Valva Controricorrente - Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 123/15/13 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 29 ottobre 2013, non notificata. e sul ricorso iscritto al n. 103'79/14 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente

contro

F G Intimato avverso la sentenza n. 124/15/13 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 29 ottobre 2013, non notificata. nonchè sul ricorso iscritto al n. 10769/15 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente

contro

F G, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.to T L con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 43, presso lo studio dell'avv.to Francesco d'Ayala Valva. Controricorrente avverso la sentenza n. 1691/15/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 3 novembre 2014, non notificata. udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rosita D'Angiolella nella camera di consiglio del 10 novembre 2021;
viste le conclusioni del sostituto procuratore generate, dott. Giuseppe Locatelli, ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020 (R.G.N. 10780/14, accoglimento dei motivi primo, terzo e quarto del ricorso principale ed inammissibilità del ricorso incidentale;
R.G.N. 10879/14 accoglimento del primo motivo di ricorso;
R.G.N. 10769/15 accoglimento del primo motivo di ricorso).

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda che origina i tre ricorsi all'esame nasce dalle informazioni tratte dalla cd. lista P (lista che prende il nome dall'avvocato e notaio svizzero, Fabrizio P, tratto in arresto, il 1 febbraio 2009 all'areoporto di Malpensa, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per fatti di riciclaggio, con sequestro di un personal computer con archiviati centinaia di nominativi relativi a clientela assistita dal professionista o dal suo studio), tramite la quale l'Agenzia delle entrate appurò che, per effetto di rapporti di mandato e di consulenza con i propri clienti, l'avvocato P aveva promosso, anche tramite una società svizzera ad egli riconducibile, la costituzione di trust e fondazioni nel Lichtenstein o in altri Paesi stranieri, ovvero l'interposizione di società veicolo, con l'intento di consentire la permanenza all'estero di capitali italiani scudati, promuovendo, quindi, finanziamenti e ristrutturazioni societarie per il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero.

1.1. Il nome di G F era stato ritrovato nella lista e, pertanto, gli vennero notificati atti impositivi in materia di imposte dirette e Iva e relative sanzioni per diverse annualità (il ricorso R.G.N. 10780/14 riguarda le annualità dal 2001 e 2005) che, nel contezioso che ha originato i ricorsi in cassazione all'esame, avevano portato i giudici di merito a ritenere che non sussistessero elementi idonei a confermare la riconducibilità al contribuente delle disponibilità all'estero di danaro, trattandosi di accertamenti surrettiziamente supportati da mere considerazioni erariali e non, invece, da elementi indiziari forti, né sarebbe stato in alcun modo dimostrato dall'ente impositore il nesso di collegamento tra i depositi esteri riferibili al F e il suo coinvolgimento nelle società veicolo.

2. In particolare, il giudizio R.G.N.10780/14, origina dall'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2001 [con il quale veniva accertato un reddito di capitale non dichiarato dal contribuente pari ad euro 186.077,55, sull'assunto che G F fosse socio occulto della società Sopel s.r.l. anche attraverso la detenzione di quote della società Farm International SA, a sua volta socia palese della Sopel s.r.I.] e dall'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2005, quest'ultimo articolato in tre sezioni, di cui, la prima, attinente ai rilievi formulati in relazione alle indagini finanziarie svolte per il 2005 [con le quali l'Ufficio recuperava a tassazione un maggior reddito di lavoro autonomo di euro 76.087,35, reddito calcolato sommando i prelievi e i versamenti non giustificati ed effettuati dal F su vari conti correnti riconducibili a quest'ultimo ed al coniuge ed in relazione ai quali si era ipotizzato un collegamento con la società Sopel s.r.I.];
la seconda sezione, attinente ai rilievi collegati alla rilevazione del nominativo del contribuente tra i clienti dell'avvocato P e alle conseguenziali indagini, recuperandosi e tassazione un maggior reddito non dichiarato per euro 403.116,88;
la terza sezione, anch'essa ricollegabile alla cosiddetta lista P, traente origine da ulteriori indagini svolte dall'amministrazione finanziaria e ricollegate alla Sopel s.r.I., concluse con l'accertamento di un'ulteriore reddito di capitale per euro 254.174,41, in quanto la Sopel avrebbe realizzato maggiori utili pari all'importo di alcune fatture, per fornitura di servizi da parte di società inglese riguardanti operazioni inesistenti.

2.1. Il ricorso di G F avverso tali avvisi veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Verona. L'Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva parzialmente accolto - limitatamente alla rideterminazione del maggior reddito professionale - dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, con sentenza n. 123/15/13 del 29 ottobre 2013. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza, affidato ad otto motivi. G F ha proposto ricorso incidentale condizionato all'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso principale.

3. Il ricorso R.G.N. 10879/14 origina dall'impugnazione dell'atto di irrogazione di sanzioni, ex art. 5, commi 4 e 5, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardante l'annualità 2001, per aver il contribuente omesso di indicare nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi di tale anno l'importo delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, nonché l'ammontare delle transazioni di natura finanziaria estero su estero.

3.1. Il ricorso di G F veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Verona. L'Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, con sentenza n. 124/15/13 del 29 ottobre 2013, sentenza impugnata in cassazione, dall'Agenzia delle entrate, con cinque motivi di ricorso. Il contribuente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso in cassazione, è rimasto intimato.

4. Il ricorso R.G.N. 10769/15, origina anch'esso dall'impugnazione dell'atto di irrogazione di sanzioni, ex art. 5, commi 4 e 5, d.l. n. 167 del 1990, conv. con mod. in I. n. 227 del 1990, ma relativo all'anno di imposta 2005. Il ricorso di G F, anche in tal caso, veniva accolto dalla CTP di Verona, con conseguente appello da parte dell'Agenzia delle entrate, rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, con sentenza n. 1691/15/14 del 3 novembre 2014. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi. ri ce2LATJcvas-2 („9"--trui,coi'so

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che tra i giudizi all'esame v'è nesso di connessione in quanto riguardanti gli accertamenti relativi agli anni di imposta 2001 e 2005 (R.G.N. 10780/14) ed i conseguenziali atti irrogativi di sanzioni (R.G. N.N. 10879/14 e 10769/15), nesso che è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 295 cod. proc. civ. (sospensione obbligatoria, laddove il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza passata in giudicato) ovvero dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. (sospensione facoltativa) che, in base agli esiti della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. U, 29/07/2021, n. 21763;
Sez. U, 19/06/2012, n. 10027), è applicabile senza limiti nel contenzioso tributario (v., Sez. 5, 17/07/2014, n. 16329;
Sez. 6-5, 05/09/2016, n. 17613;
Sez. 6-5, 06/10/2017, n. 23840).

1.1. Preliminarmente, va, altresì, considerato che l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art.274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, è applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale (cfr., Sez. U, 13/09/2005, n. 18125).

1.2. Considerato, dunque, che la riunione garantisce la contestualità e la coerenza delle decisioni, nella specie, non si pone più questione di sospensione obbligatoria (art. 295 cod. proc. civ.) o facoltativa (art. 337, secondo comma cod. proc. civ.), con la conseguenza che gli esiti riguardanti l'impugnazione delle sentenze della CTR del Veneto, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento, incidono inevitabilmente sulle sentenze derivate relative alle sanzioni (una volta travolte le sentenze sugli avvisi, cadono comunque anche le sentenze derivate sulle sanzioni).
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