Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2022, n. 22581
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPINIELLO VINCENZO nato a GROTTOLELLA il 11/11/1964 avverso la sentenza del 25/10/2018 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita 1,4Ì rélazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Avellino, in accoglimento dell'appello proposto dalla costituita parte civile M M avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Avellino, in data 1.3.2017, aveva assolto S V dal reato di cui all'art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, con la formula perché il fatto non costituisce reato, condannava quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore del M, che liquidava in euro 350,00. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il M, lamentando 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale ha omesso di verificare se l'effettivo contesto in cui la frase incriminata venne profferita, consentiva di affermarne l'effettiva portata intimidatoria, derivante dalla concreta realizzabilità del male minacciato;
2) vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla valutazione di inconferenza delle prove a discarico operate dal tribunale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di un caso di minaccia condizionata, non punibile;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui si discute.
2.1. Con requisitoria scritta del 13.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione,
udita 1,4Ì rélazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Avellino, in accoglimento dell'appello proposto dalla costituita parte civile M M avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Avellino, in data 1.3.2017, aveva assolto S V dal reato di cui all'art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, con la formula perché il fatto non costituisce reato, condannava quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore del M, che liquidava in euro 350,00. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il M, lamentando 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale ha omesso di verificare se l'effettivo contesto in cui la frase incriminata venne profferita, consentiva di affermarne l'effettiva portata intimidatoria, derivante dalla concreta realizzabilità del male minacciato;
2) vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla valutazione di inconferenza delle prove a discarico operate dal tribunale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di un caso di minaccia condizionata, non punibile;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui si discute.
2.1. Con requisitoria scritta del 13.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione,
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