Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2023, n. 11468
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Testo completo
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HAKIMY ABDELHAK nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, solo in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Verbania, in data 26.9.2018, aveva condannato E H A alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo violazione di legge in punto di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado.
3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, con riferimento solo alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso e trasmissione degli atti al corte di appello competente per nuovo giudizio. Con conclusioni scritte del 7.11.2022, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. C F, insiste per l'accoglimento del ricorso.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia solo parzialmente fondato, nei sensi indicati dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta del 3.11.2022. 5. Fondato, invero, appare il primo motivo di ricorso. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, in tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto donniciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a disposizione del medesimo. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine "elezione", e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. Proprio in applicazione di tali principi, in un caso nel quale l'imputato lamentava la mancata notificazione dell'avviso di udienza al domicilio eletto, coincidente con la propria abitazione, successivo alla reale "elezione" di domicilio presso il difensore, mai revocata, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore (cfr. Sez. 1, n. 4516 del 22/09/1995, Rv. 202888). Mentre in un altro caso la
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, solo in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Verbania, in data 26.9.2018, aveva condannato E H A alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo violazione di legge in punto di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado.
3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, con riferimento solo alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso e trasmissione degli atti al corte di appello competente per nuovo giudizio. Con conclusioni scritte del 7.11.2022, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. C F, insiste per l'accoglimento del ricorso.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia solo parzialmente fondato, nei sensi indicati dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta del 3.11.2022. 5. Fondato, invero, appare il primo motivo di ricorso. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, in tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto donniciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a disposizione del medesimo. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine "elezione", e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. Proprio in applicazione di tali principi, in un caso nel quale l'imputato lamentava la mancata notificazione dell'avviso di udienza al domicilio eletto, coincidente con la propria abitazione, successivo alla reale "elezione" di domicilio presso il difensore, mai revocata, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore (cfr. Sez. 1, n. 4516 del 22/09/1995, Rv. 202888). Mentre in un altro caso la
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