Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/11/2024, n. 28303

CASS
Ordinanza
4 novembre 2024
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Ordinanza
4 novembre 2024

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In tema di competenza arbitrale, la circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato su un contratto di appalto non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal medesimo contratto cui essa accede e non preclude la proponibilità dell'eccezione di incompetenza del giudice statale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/11/2024, n. 28303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28303
Data del deposito : 4 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 25262/2023 Numero sezionale 2225/2024 Numero di raccolta generale 28303/2024 Data pubblicazione 04/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: ALBERTO GIUSTI Presidente REGOLAMENTO CHIARA BESSO MARCHEIS Relatore COMPETENZA - CESARE TRAPUZZANO Consigliere ARBITRATO CRISTINA AMATO Consigliere Ud.12/07/2024 FRANCESCO GRAZIANO Consigliere CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25262/2023 R.G. proposto da: IMPRESA EDILE E STRADALE GEOM. LU DI PA, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANGELO FRANCESCO ([...]); -ricorrente-

contro

SC IU, rappresentato e difeso dall'avvocato PONTA SIMONETTA EMMA ([...]); -resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 9236/2023, depositata il 20/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, la sostituta procuratrice generale Rosa Maria Dell'erba, che ha chiesto alla Corte di Numero registro generale 25262/2023 Numero sezionale 2225/2024 Numero di raccolta generale 28303/2024 accogliere il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale di Data pubblicazione 04/11/2024 Milano. PREMESSO CHE 1. UI Di PA ha ottenuto un decreto che ha ingiunto a PP PE il pagamento di euro 13.675,44, corrispondente all'importo dovuto a garanzia dal committente nell'ambito di un contratto di appalto intercorso tra le parti e avente ad oggetto lavori di restauro conservativo di un edificio del committente. PE ha proposto opposizione al decreto, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito a fronte della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e poi contestando nel merito la pretesa creditoria azionata dall'appaltatore. Il convenuto, costituendosi, ha ritenuto in relazione all'eccezione di compromesso che l'eccezione fosse infondata: nella clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto le parti non avevano escluso la competenza del giudice ordinario;
inoltre, proponendo in via riconvenzionale la domanda risarcitoria, lo stesso committente avrebbe ritenuto competente il giudice ordinario;
infine, in un precedente giudizio di opposizione a precetto pendente tra le stesse parti l'opponente in quella sede convenuto non aveva sollevato l'eccezione di incompetenza. Il Tribunale di Milano ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di incompetenza sulla base del seguente ragionamento: è pacifico fra le parti che il credito azionato dall'opposto con la procedura monitoria si fonda sul contratto scritto di appalto e che nel contratto

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