Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2012, n. 15428
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In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia. Ne consegue che non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia del Consiglio di Stato, della quale sia denunciata l'irritualità per mancato rispetto del termine di almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, prescritto dall'art. 60 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), in relazione alla convocazione in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di sospensiva della sentenza appellata, ove il collegio, sentite sul punto le parti costituite e senza alcuna opposizione di queste, abbia poi definito, in sede camerale, tutto il giudizio introdotto con l'atto d'appello mediante sentenza in forma semplificata.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. M C F - Presidente Sez. -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30114-2011 proposto da:
ESPOSITO GIANLUCA MRIA, elettivamente domiciliato in ROM, FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio dell'avvocato S D O, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PALM ANTONIO, C V, per deleghe in atti;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROM TRE, in persona del Rettore pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
SCOGNAMIGLIO ANDREINA, elettivamente domiciliata in ROM, CORSO VITTORIO EMNUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato M F, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MSINI MRIA STEFANIA, G TANO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 5928/2011 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
uditi gli avvocati Claudio VARRONE, Darlo Ovidio SCHETTINI, Pietro GAROFOLI, Fabio MERUSI, Maria Stefania MSINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tar Lazio il prof. Gianluca E impugnava gli esiti della procedura concorsuale indetta dall'Università degli Studi Roma Tre per la copertura di un posto di organico nei ruoli di professore di prima fascia (posti successivamente elevati a due). All'esito della prima tornata valutativa (tenutasi nel gennaio del 2011), sia il ricorrente che la prof.ssa S Andreina riportavano due voti di preferenza ciascuno, ragione per cui il Rettore dell'Università disponeva un ballottaggio fra i due candidati.
All'esito del ballottaggio (tenutosi nel febbraio dello stesso anno), la prof. S conseguiva l'abilitazione riportando tre voti di preferenza a fronte di due voti riportati dal prof. E. Il quale, con il menzionato ricorso, contestava la legittimità della valutazione a sè sfavorevole.
La prof.ssa S proponeva ricorso incidentale con il quale contestava l'idoneità riconosciuta al prof. E in quanto il giudizio positivo espresso dalla Commissione risultava in insanabile contraddizione con i giudizi espressi individualmente dai singoli commissari.
2. Con la sentenza n. 6936 del 2011 il T.A.R. del Lazio, previa reiezione del ricorso incidentale, accoglieva il ricorso principale e, per l'effetto, disponeva l'annullamento dell'esito concorsuale. In particolare, il Tribunale riteneva determinante ai fini del decidere la circostanza che il giudizio di prevalenza espresso in favore della prof.ssa S fosse sostanzialmente incentrato sulla valutazione di una monografia (dal titolo "Concorrenza e coordinamento delle tutele nel diritto antitrust"). Secondo il Tribunale, in particolare, tale monografia, "pur giudicata certamente pregevole, non configurava un'opera compiuta, in quanto una seconda parte dell'elaborato, costituente il completamento di dell'opera, era ancora in corso di pubblicazione), ciò che non avrebbe potuto consentire l'espressione di un compiuto giudizio complessivo". Ed infatti il volume in questione costituiva la prima parte di un'opera più complessa e non avrebbe potuto essere valutata in modo compiuto, se non a seguito del completamento dell'opera.
In secondo luogo, il Tribunale osservava che non poteva tenersi conto della tardiva produzione, da parte della prof.ssa S, di documentazione integrativa (2009) sia perché prodotta dopo la scadenza del termine per la produzione dei titoli (agosto 2008), sia in quanto si trattava delle sole bozze tipografiche della seconda parte dell'opera.
In terzo luogo, il Tribunale osservava che la valutabilità dell'opera in questione doveva comunque essere scrutinata alla luce del fatto che il brevissimo lasso di tempo intercorso fra la sua stampa e il momento della sua produzione ai fini concorsuali non ne aveva consentito alcuna effettiva diffusione nell'ambito della comunità scientifica.
3. Con ricorso notificato il 7 settembre 2011 la sentenza del T.A.R. veniva gravata in sede di appello dalla prof.ssa S, la quale ne chiedeva, previa sospensione dell'efficacia, la riforma articolando plurimi motivi di doglianza. In particolare censurava la sentenza appellata nella parte in cui aveva aderito alla tesi della non valutabilità della monografia suddetta. Al contrario, dagli atti del giudizio emergeva che l'opera in questione fosse ad ogni effetto stampata e pubblicata alla data ultima prevista per la presentazione dei titoli (11 agosto 2008).
Si costituiva in giudizio il prof. E, il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
L'Università degli Studi Roma Tre proponeva ricorso incidentale con atto