Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/2006, n. 13688

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In tema di cooperative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, la controversia promossa dalla società cooperativa per il rilascio dell'immobile occupato da una persona, rispetto alla quale si assuma essere stato emesso, e divenuto definitivo, un provvedimento di esclusione della qualità di socio assegnatario dell'immobile medesimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia nella quale sono dedotte posizioni soggettive caratterizzate da rapporti paritari tra gli interessati. Rispetto a tale controversia, la questione se detto titolo sussista (per non essere stato ancora definitivamente concluso il procedimento all'esito del quale il familiare convivente con l'originario assegnatario potrebbe avere assunto o meno, a propria volta, la qualità di assegnatario) non investe il tema della giurisdizione, ma unicamente il merito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/2006, n. 13688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13688
Data del deposito : 14 giugno 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET EC, LI RA, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PIZZUTI PASQUALE, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
COOPERATIVA EDILIZIA LA PICENTINA A R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALERMO 43, presso lo studio dell'avvocato NICOLA FIMIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato CACCIATORE FORTUNATO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 471/04 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 28/09/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/06 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, A.G.O. e rinvio per il resto alla sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva emessa il 13 ottobre 2000, in accoglimento di una domanda proposta nell'aprile 1995 dalla Cooperativa Edilizia La Picentina, soc. coop. a r.l., condannò i coniugi TE PE e RD EN a rilasciare un appartamento da loro detenuto in Pontecagnano Faiano, a suo tempo edificato da detta cooperativa ed assegnato ad una defunta zia della sig.ra PE.
Il gravame proposto dai sigg. PE e EN avverso tale decisione fu rigettato dalla Corte d'appello di Salerno, con sentenza resa pubblica il 28 settembre 2004.
Ritenne infatti la corte salernitana che nessuna delle doglianze formulate dagli appellanti avesse fondamento. Non quella in tema di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi reputare che la delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa (fruente di contributo erariale) con cui era stato negato alla sig.ra PE il subingresso nella posizione di socia assegnataria prima spettante alla defunta zia (per essere il marito proprietario di altro immobile) fosse divenuta definitiva, non essendo stata tempestivamente impugnata dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che la controversia avente ad oggetto il rilascio dell'alloggio detenuto senza titolo rientrava ormai nella sfera della giurisdizione ordinaria;
ne' quella concernente il mancato preventivo ricorso al procedimento arbitrale contemplato dallo statuto della società, dovendosi ritenere nulla detta clausola arbitrale, in quanto volta a devolvere la lite ad un collegio di probiviri non designato con il concorso della volontà di entrambi i contendenti. Del pari infondata fu infine dichiarata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal solo sig. EN, sia perché la sua qualità di coniuge convivente con la moglie lo rendeva comunque destinatario della domanda di rilascio dell'appartamento, sia perché la circostanza che il diverso appartamento di cui egli era proprietario non ricadesse nella comunione coniugale non appariva provata ed era, comunque, irrilevante in rapporto alle ragioni per le quali la cooperativa aveva negato il subingresso della moglie nell'assegnazione dell'alloggio controverso.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso i coniugi PE e EN, formulando quattro motivi di censura, illustrati anche con successiva memoria.
La cooperativa intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti ripropongono il tema del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e si dolgono della violazione del R.D. n. 1165 del 1938, art. 131, nonché degli artt. 2527 e 2968 c.c.. Essi assumono che, trattandosi di una cooperativa edilizia ammessa a contributo erariale il cui statuto prevede il ricorso al collegio dei probiviri come mezzo di tutela (non già arbitrale, bensì) endosocietaria, il provvedimento di esclusione del socio adottato dal consiglio di amministrazione della società, e fatto oggetto di tempestivo reclamo a norma di statuto, non avrebbe potuto esser considerato definitivo, finché la cooperativa non avesse dato corso al suindicato procedimento probivirale e finché il provvedimento emesso da tale organismo non fosse stato eventualmente impugnato senza esito dall'interessato dinanzi al competente giudice amministrativo;
circostanze nella specie non verificatesi, in quanto nessuna risposta era stata data al reclamo endosocietario a suo tempo tempestivamente proposto dalla sig.ra PE avverso il provvedimento di esclusione.

2. Il secondo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione degli artt. 2527, 1362, 1367, 1419, 1424, 2935 e 2968 c.c. e art. 112 c.p.c., nonché difetti di motivazione dell'impugnata sentenza, si
appunta sulla declaratoria incidentale di nullità della già ricordata clausola arbitrale, pronunciata dalla corte d'appello al fine di farne discendere la definitività del provvedimento di diniego del subingresso della sig.ra PE nella cooperativa. Secondo i ricorrenti, sia per ragioni d'interpretazione letterale, sia per il principio di conservazione dei contratti, la clausola in questione non avrebbe dovuto essere intesa come una vera e propria clausola arbitrale, sibbene come uno strumento endosocietario destinato a condizionare la definitività del provvedimento adottato dall'organo amministrativo della società. Di conseguenza, la circostanza che la designazione dei probiviri non provenisse da entrambe le parti in lite non avrebbe potuto esser considerata idonea ad inficiare la validità del procedimento contemplato dallo statuto societario. Nè, del resto, una tal questione era stata sollevata dalla difesa della cooperativa, onde il rilevarla da parte del giudice aveva comportato anche un vizio di extrapetizione. Ma, soggiungono i ricorrenti, se anche davvero la clausola statutaria di cui s'è detto fosse stata da dichiarare nulla, non per questo si sarebbe potuto considerare il socio decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento di esclusione per decorrenza del termine a tal riguardo previsto dall'art. 2527 c.c.;
termine che, in un caso come quello in esame, non decorrerebbe se non dal momento stesso dell'intervenuto accertamento giudiziale della nullità della clausola compromissoria frattanto azionata.

3. Un vizio di omessa pronuncia è invece denunciato nel terzo motivo di ricorso.
L'impugnata sentenza non conterrebbe infatti statuizione alcuna sull'eccepita improponibilità della domanda di parte attrice per mancanza di definitività del provvedimento di esclusione del socio dalla cooperativa.

4. L'ultimo motivo di ricorso è volto infine a censurare l'impugnata sentenza, non solo ancora per difetti di motivazione, ma anche per violazione degli artt. 131 del già citato R.D. n. 1165, L. n. 179 del 1972, art. 17 e art. 2527 c.c., in quanto contraddittoriamente la
corte d'appello si sarebbe pronunciata anche sul merito della contestata delibera di esclusione dalla cooperativa, ritenendola legittima, ed erroneamente avrebbe escluso esser stata raggiunta la prova del fatto che l'appartamento del sig. EN è di sua proprietà esclusiva, pur trattandosi di circostanza pacifica.

5. Il proposto ricorso impone anzitutto di esaminare la questione della giurisdizione ed, in via logicamente subordinata, le prospettate questioni di diritto sostanziale.

6. In punto di giurisdizione il ricorso non appare fondato, per le ragioni che qui di seguito verranno indicate (ragioni che - sia detto per inciso - sono comuni ad altre decisioni adottate dalle sezioni unite pronunciando su analoghi ricorsi chiamati alla medesima odierna udienza).

6.1. Giova premettere che il funzionamento e le attività delle cooperative edilizie (già disciplinate dalla L. 31 maggio 1903, n. 254, art. 2, e, successivamente, dal R.D.L. 30 novembre 1919, n. 2318, art. 5 sull'edilizia popolare ed economica) hanno trovato
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