Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2004, n. 20093
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C O F - Presidente -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. A U - rel. Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FIRENZE, in persona della Dott. G B, dirigente della Direzione Entrate del Comune di Firenze, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DORA 1, c/o lo studio della seconda, rappresentata e difesa dagli avvocati C V, MARIA ATHENA LORIZIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DI ASSICURAZIONI STEFANACCI STEFANO SDF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 156/00 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 09/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/06/04 dal Consigliere Dott. U A;
udito per il ricorrente l'Avvocato L Z che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C D che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Firenze ha impugnato, nei confronti della agenzia di assicurazioni Stefanacci Stefano, con ricorso notificato il 20.03.02, la sentenza della C.T.R. della Toscana, depositata il 9.2.01, confermativa di quella di 1 grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la rettifica delle dichiarazioni Iciap per il 1990, 91, 92, 93, ritenendo la sua attività di agente di assicurazioni classificabile nel settore 5^ (intermediazione nel commercio) anziché 9^ (servizi vari) della tabella allegata al D.L. 66/89. La ricorrente lamenta la violazione della menzionata tabella, nonché degli artt. 1753 e 2195 c.c., atteso che l'agente assicurativo non svolge una attività d'intermediazione nel commercio, non avendo la sua professione ad oggetto alcuna commercializzazione di beni materiali, e perciò non poteva che rientrare nel residuale settore 9^.
Lo Stefanacci non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Infatti, come già rilevato da questa Corte (sent. 6621/2002), secondo l'inequivoca "ratio" emergente dall'unitaria lettura della "tabella delle misure annue di base" dell'ICIAP, allegata alla L. 144/89, risulta che i criteri di classificazione adottati prescindono dalla giuridica natura dell'attività esercitata, avendo come esclusivo riferimento il presunto indice di redditività ed il grado di utilizzazione dei servizi comunali.
Da ciò consegue che attività, pur identiche sotto il profilo giuridico, sono inserite in differenti classi in ragione dei menzionati criteri (es. Commercio al minuto di alimentari classe VA, di articoli tessili classe 6^ di altro commercio al minuto classe 7^ ecc.).
Ciò, ovviamente, vale anche per l'attività di agente di assicurazione che, contrariamente allo assunto della C.T.R., non può essere classificata unitariamente nella classe 5^, in cui, invece, risulta inserita solo l'attività degli agenti che operano nel settore del commercio al minuto (quella inerente al commercio all'ingrosso è inserita nella classe 4^);essendo evidente la incongruenza di detto settore per l'attività di agente di assicurazioni del tutto avulsa, per la peculiarità del suo oggetto, afferente un servizio e non beni materiali, da quella del commercio al minuto;e che trova, quindi, la sua legittimità collocazione, in mancanza di una specifica previsione, nella residuale categoria dei "servizi vari", di cui alla classe 9^.
All'accoglimento del ricorso, segue la cassazione dell'impugnata sentenza e, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Appare equo compensare le spese dell'intero giudizio.