Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 00895

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 00895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00895
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CI AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/12/2021 del TRIB. LIBER.TA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 28/12/2021 il Tribunale di Palermo, adito in sede di riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del 06/12/2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a AR La IU la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4) della incolpazione provvisoria confermava la misura limitatamente all' ultima incolpazione riguardante una ipotesi di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell' art. 416 bis.l. c.p. in danno di IO NT.

2. Avverso la suddetta ordinanza la difesa dell'indagato propone ricorso per cassazione, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di tentata estorsione contestato. Deduce che il Tribunale, incorrendo in un palese travisamento dei fatti, aveva ritenuto decisive le dichiarazioni della persona offesa IO NT nonché dei dati probatori erroneamente ritenuti elementi di riscontro sebbene non avessero alcuna valenza inidiziaria nei confronti del ricorrente. Assume che risultava palese che gli elementi emersi non comprovavano alcuna fattispecie estorsiva a suo carico bensì la sussistenza di un debito scaturente da un rapporto di natura lecita da parte di IO NT nei confronti propri e dalla sua famiglia e che la prospettazione accusatoria - recepita acriticamente in seno all' ordinanza impugnata - appariva il frutto di mere congetture investigative. Evidenzia, quindi, che la tesi dell'accusa era smentita da una serie di emergenze probatorie da cui risultava la sussistenza di un rapporto economico di natura lecita in forza del quale il NT - come da lui stesso riconosciuto - era debitore di somme di denaro nei confronti dell'indagato e dei suoi familiari. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 274 cod. pen. Lamenta che la motivazione era gravemente carente in tema di concretezza ed attualità del pericolo cautelare di reiterazione del reato, specie in considerazione del fatto che le condotte contestate risalivano a circa quattro anni addietro. Evidenzia che la distanza temporale fra i fatti contestati e la misura costituiva un dato che imponeva ai giudici di dare una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente in termini

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