Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2018, n. 20394

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2018, n. 20394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20394
Data del deposito : 1 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 27509-2013 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
2018

- ricorrente -

1428

contro

P P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA

195, presso lo studio dell'avvocato S V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C L, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1339/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/11/2012 r.g.n. 885/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. M M L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M M per delega Avvocato R P;
udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO. RG. n. 27509/2013

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 1339/2012 aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva riconosciuto la nullità del rapporto di apprendistato intercorso tra Poste Italiane spa e P Paola, ritenendo invece sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed aveva disposto la reintegrazione della P nel suo posto di lavoro, anche condannando la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni percepite dal licenziamento del 16.9.2005 sino alla ripresa del lavoro. La Corte aveva ritenuto corretta la valutazione fatta dal Tribunale sul materiale probatorio acquisito, sia testimoniale che documentale, e quindi provata l'assenza delle condizioni tipiche dell'apprendistato, quali la formazione e l'affidamento ad un tutor, aveva poi valutato qualificabile quale licenziamento l'allontanamento della lavoratrice dal posto di lavoro. A riguardo aveva quindi ritenuto corretta la tutela di cui all'art. 18 della I.n. 300/70, riconosciuta dal Tribunale. Avverso tale decisione la società Poste ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi, cui ha resistito con controricorso P Paola.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115,116 421 e 437 c.p.c, ( ex art. 360 co.1 n. 3), avendo, la Corte, erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ritenendo che la società non avesse adempiuto l'onere di formazione della lavoratrice, e non avesse esercitato i doveri/poteri di cui all'art. 437 e 421 c.p.c. per accertare la verità dei fatti. Quanto al primo profilo della censura questa Corte ha in molte occasioni affermato che "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
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