Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/06/2018, n. 14646
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3 ORDINANZA sul ricorso 24125/2013 proposto da: P V, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n.38, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, giusta procura a margine del ricorso;-ricorrente - contro Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Sebastianello n.6, presso lo studio dell'avvocato C R, rappresentata e difesa dagli avvocati Dell'Anna Raffaele, R.G.N. 24125/2013 Cons. est. L T Dell'Anna Misurale Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;-controricorrente - avverso la sentenza n. 571/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/09/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2018 dal cons. TRICOMI LAURA. RITENUTO CHE: V P stipulò nel 1976 il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1184 con la Banca Popolare Pugliese SCARL. Con atto di citazione del 31 aprile 2001 P, denunciando che il tasso di interesse applicato in concreto violava le disposizioni antiusura e la debenza di voci accessorie e clausole non previste, chiese che, determinato il rapporto di dare/avere, la banca fosse condannata al pagamento delle somme a credito;la banca replicò con controricorso. A sua volta il 18 settembre 2001 la Banca chiese ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di P per il saldo passivo del c/c n.1184 (lire 620.000.000, oltre interessi) avverso il quale il cliente propose opposizione, lamentando che le domande di "fido" erano state sottoscritte in bianco e che in esse incongruamente erano stati indicati tassi differenti;chiese la rielaborazione del rapporto a far data dall'inizio (1976) e non dal 1990 e lamentò la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto (CMS) e della "valuta ai movimenti di dare ed avere";spiegò, inoltre, domanda riconvenzionale per il riconoscimento del proprio credito.R.G.N. 24125/2013 Cons. est. L T Riuniti i giudizi, il Tribunale revocò il d.i. e, sulla base degli esiti della espletata CTU, condannò P a pagare C.307.021,05, oltre interessi legali dal 31/03/2001. A seguito dell'appello principale proposto da P e dell'appello incidentale proposto dalla banca, la Corte di appello procedette a nuova CTU partendo dal 1977, a saldo "zero" e rideterminò in C. 264.832,75 la somma dovuta dal P alla banca, oltre interessi nella misura del 7,50% a decorrere dal 21/03/2001. * V P ricorre per cassazione, con tre motivi corredati da memoria ex art.378 cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello Lecce in epigrafe indicata. La banca, nelle more divenuta Banca Popolare Pugliese SCPA, replica con controricorso, corroborato da memoria ex art.378 cod. proc. civ. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE:1.1. Primo motivo - Violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ., nonché 112, 324, 342, 346 cod. proc. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) Il ricorrente, con riferimento alla decisione del Tribunale di adottare, nel ricalcolo della debenza, la capitalizzazione annuale degli interessi passivi, afferma di avere contestato la capitalizzazione e censurato anche la statuizione relativa al computo annuale, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello che ha ravvisato sul punto la formazione del giudicato interno. 1.2. Il motivo è fondato e va accolto.R.G.N. 24125/2013 Cons. est. L T 1.3. Invero il ricorrente, che sin dal primo grado aveva contestato la capitalizzazione degli interessi passivi, ha concluso l'atto di appello (come trascritto a fol. 42 del ricorso) chiedendo la rinnovazione della CTU «... anche per le argomentazioni tecnico-giuridiche svolte con il presente scritto conclusionale (...) al fine di rideterminare il rapporto contabile del c/c in oggetto applicando allo stesso il tasso legale, attesa la nullità e illegittimità ella c.d. "pattuizioni" sugli interessi ultralegali, sull'anatocismo e voci accessorie...», con una formula ampia che appare idonea ad includere anche la capitalizzazione. O, posto che in primo grado la sua domanda era stata parzialmente accolta, avendo optato il Tribunale per la capitalizzazione annuale, in luogo di quella trimestrale applicata dalla banca, e che in qualche passaggio dell'articolato atto di appello sembra che il ricorrente mostri acquiescenza a ciò, tuttavia le conclusioni rassegnate, sopra riportate, appaiono di ampia portata e non consentono di assentire la statuizione della Corte di appello circa la ricorrenza di un giudicato interno.
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