Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 09861
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sul ricorso 24591-2021. La società ricorrente ha contestato la sentenza del Consiglio di Stato, sostenendo la nullità della stessa per violazione della legge antitrust e per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Le pretese giuridiche della ricorrente si fondano sull'asserita violazione dei principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale, nonché sull'onere probatorio a carico dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che le censure sollevate non rientrano nel controllo di giurisdizione, che si limita a verificare i confini esterni della giurisdizione stessa. La Corte ha chiarito che la violazione del diritto dell'Unione Europea non costituisce di per sé un eccesso di potere giurisdizionale. Inoltre, il mancato rinvio pregiudiziale non è sindacabile sotto il profilo della giurisdizione amministrativa. La decisione ha confermato la correttezza dell'operato dell'AGCM e la proporzionalità della sanzione irrogata, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che le censure sollevate non rientrano nel controllo di giurisdizione, che si limita a verificare i confini esterni della giurisdizione stessa. La Corte ha chiarito che la violazione del diritto dell'Unione Europea non costituisce di per sé un eccesso di potere giurisdizionale. Inoltre, il mancato rinvio pregiudiziale non è sindacabile sotto il profilo della giurisdizione amministrativa. La decisione ha confermato la correttezza dell'operato dell'AGCM e la proporzionalità della sanzione irrogata, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Testo completo
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24591-2021 proposto da: LA MO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C P;-ricorrente - contro AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente - avverso la sentenza n. 5374/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/03/2023 dal Consigliere D S.FATTI DI CAUSA In data 14 ottobre 2016, la So.re.sa. s.p.a., centrale di acquisto regionale in materia sanitaria per la Regione Campania, indisse una gara centralizzata, suddivisa in sei lotti, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Campania;il bando di gara, che prevedeva l’aggiudicazione col criterio dell’offerta più vantaggiosa, stabilì che ogni concorrente, sia come singolo che come raggruppamento di imprese, non potesse aggiudicarsi più di due lotti. A seguito di segnalazione proveniente dalla stazione appaltante, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato(AGCM) diede avvio ad un procedimento nei confronti di alcune società partecipanti alla gara, finalizzato all’accertamento dell’esistenza di possibili accordi in violazione della concorrenza, ai sensi dell’art. 101 del TFUE;procedimento che si concluse con delibera 30 gennaio 2019, con cui l’AGCM, accertata l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, irrogò alle società indagate una serie di sanzioni amministrative pecuniarie. La società Llla Mario s.r.l. - cui era stata irrogata la sanzione di 535.828,10 euro- impugnò il provvedimento sanzionatorio davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che rigettò il ricorso. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5374 del 16 luglio 2021, ha rigettato il gravame della società , condannando la al pagamento delle spese di lite. Il Giudice amministrativo ha affermato -fra l’altro - che l’istruttoria compiuta dall’Autorità aveva fatto emergere l’esistenza di un’intesa di tipo orizzontale tra le società che erano poi risultate aggiudicatarie delle gare, le quali, avvalendosi della consulenza svolta in loro favore dalla società Green Light, avevano condiviso una bozza di contratto il cui obiettivo era quello di condizionare gli esiti della gara attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale, al fine di poter procedere alla spartizione dei lotti;che il sindacato del giudice 4 amministrativo nei confronti dei provvedimenti dell’AGCM è finalizzato a verificare «se l’Autorità ha violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabil i, dell’amministrazione con quelle giudiziali»;che vi è differenza tra l’accordo lesivo della concorrenza e la pratica concordata e chela prova di quest’ultima può essere data anche tramite elementi indiziari, essendo l’intesa restrittiva una fattispeciedi illecito di pericolo, perché il vulnus al regime della libera concorrenza non deve essersi necessariamente consumato;che l’istruttoria espletata dall’Autorità aveva «fatto emergere idonei elementi atti a comprovare l’ipotesi accusatoria, ovvero che le imprese partecipanti alla procedura indetta da So.re.sa. avevano definito ex ante e in maniera concordata la propria strategia di gara, non sovrapponendosi in nessuno dei lotti»;che la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso che, una volta dimostrata l’esistenza di contatti e scambi di informazioni tra le imprese, grava su queste ultime «l’onere di dover fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte» e che, nello specifico, la difesa delle società coinvolte non aveva efficacemente contrastato la tesi dell’AGCM ;che , quanto all’entità della sanzione irrogata, il provvedimento aveva fatto «corretta applicazione dei criteri atti a determinare la sanzione nell’ambito in questione», con un esito che non risultava irragionevole o sproporzionato, e che non appariva censurabile la mancata applicazione della riduzione per “incapacità contributiva”. Contro la sentenza del Consiglio di Stato propone ricorso la Llla Mario s.r.l., con atto affidato ad un unico articolato motivo;r es iste l’Autorità garante della concorrenza e del mercato , con controricorso e a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.
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