Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2024, n. 41386

CASS
Sentenza
28 giugno 2024
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Sentenza
28 giugno 2024

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In tema di prove, l'atto compiuto in territorio estero dall'autorità giudiziaria straniera in autonomo procedimento penale, originariamente ripetibile e divenuto irripetibile per fatti o circostanze prevedibili, può essere acquisito al fascicolo del dibattimento dopo l'assunzione nel contraddittorio delle parti della testimonianza del suo autore. (Fattispecie relativa a consulenza genetica disposta dall'autorità giudiziaria straniera - nell'ambito di procedimento per l'omicidio di un cittadino italiano che, successivamente, si accertava essere stato commesso da altro cittadino italiano - che la Corte ha ritenuto legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento all'esito della deposizione dei consulenti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2024, n. 41386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41386
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

manimaio 41386-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Sent. n. sez. 737/2024 VITO DI NICOLA -Presidente -UP 28/06/2024 FILIPPO CASA R.G.N. 10318/2024 GIORGIO POSCIA -Relatore EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato STOMEO ALESSANDRO per la parte civile conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato CENTONZE SALVATORE per la parte civile conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato STEFANIZZO TOMMASO e l'avvocato NEMOLA ESTER per il ricorrente concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso. п о RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di assise di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione emessa l'11 maggio 2023 dalla Corte di assise della stessa città nei confronti di CO RR, imputato del delitto di cui all'art. 575 cod. pen., perpetrato ai danni di MA D'AM, mediante strangolamento che gli provocava la frattura delle corna maggiori dello ioide, causandone la morte.

1.2. Segnatamente, il Giudice di primo grado, ritenute sussistenti entrambe le aggravanti contestate ovverosia quella del nesso teleologico e quella - dell'abuso di coabitazione - aveva condannato RR alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen., nonché al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle in favore delle parti civili, per il cui risarcimento dei danni aveva rinviato alla liquidazione del giudice civile, pur assegnando una provvisionale di cinquantamila euro per ciascuna di esse. La Corte di assise di appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma n. 1, cod. pen. in relazione all' art. 61 n. 2 cod. pen. e, conseguentemente, ridotto la pena inflitta a ventiquattro anni di reclusione, mentre ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, ribadendo la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

1.3. Le acquisizioni probatorie sulle quali è fondata l'affermazione di responsabilità sono costituite: i) dai risultati delle investigazioni, acquisite per rogatoria, svolte nel 2001, nell'ambito di un procedimento contro ignoti iscritto in Svizzera, nella cui cittadina di Adliswill, il 15 settembre di quell'anno, MA D'AM era stato ritrovato cadavere;
ii) dagli esiti delle indagini svolte nel 2004 dalla Polizia giudiziaria italiana;
iii) dalla consulenza genetica eseguita sulle tracce di DNA prelevate all'imputato e su oggetti esistenti sul luogo del delitto;
iv) dalla comparazione antropomorfica tra le foto di RR e quelle estratte dal circuito di videosorveglianza dell'Istituto di credito presso cui fu utilizzata la tessera bancomat della vittima, dopo il suo decesso;
v) dalle deposizioni testimoniali delle persone informate sui fatti udite nel corso del processo di primo grado, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., integrate nel giudizio di appello da quelle dei medici genetisti svizzeri, oggetto di rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc.pen. Le stesse hanno condotto i giudici di merito alla conforme ricostruzione del fatto, nel senso che la vittima era stata dapprima strangolata nel suo appartamento utilizzando una cintura, quindi legata e imbavagliata, infine il suo capo era stato infilato in una busta di plastica e il suo corpo dato alle fiamme;
il cadavere era stato rinvenuto nello stesso luogo qualche giorno. 2 1.4. L'ascrivibilità del fatto a RR è stata motivata sui seguenti elementi: i) la sicura disponibilità da parte dell'imputato di una delle tre chiavi di casa di D'AM (le altre due erano rinvenute nello stesso appartamento) e la circostanza che l'abitazione dove questi fu rinvenuto cadavere era stata chiusa a chiave;
ii) la certa conoscenza e la sicura coabitazione di RR e D'AM, come inferito sia dal ritrovamento nell'abitazione di quest'ultimo di documenti personalissimi dell'imputato (inerenti allo sfratto patito da RR dalla sua originaria abitazione e a un processo penale per reato in materia di stupefacenti), sia di diversi indumenti su cui erano presenti tracce del suo DNA, sia infine dalla deposizione del teste De BA;
iii) il ritrovamento di impronte papillari e biologiche di RR sul foulard, strumento che l'assassino aveva utilizzato per assicurare la chiusura della busta di plastica intorno al capo della vittima;
iv) la presenza di tracce di DNA e di fili di un maglione appartenente all'imputato sulla parte interna e collosa di alcuni pezzetti di nastro adesivo con cui erano stati legati il capo e i piedi della vittima;
v) la presenza di tracce ematiche dell'imputato sul manico (trovato abbandonato nella spazzatura) della busta di plastica utilizzata per avvolgere il capo della vittima;
vi) il rinvenimento di ulteriori tracce di DNA dell'imputato sul telefono di D'AM, trovato nell'abitazione; vii) la disponibilità da parte di RR, in epoca immediatamente successiva all'omicidio, della tessera bancomat del coinquilino (che l'aveva utilizzata da ultimo alle ore 1,22 del 15 settembre) e la sicura effettuazione da parte di RR dalle ore 12,44 del giorno seguente all'omicidio - e nel giorno ancora successivo di diversi tentativi di prelievo presso sportelli di - istituti creditizi, non andati a buon fine per inserimento di un pin errato;
viii) la condotta serbata da RR successivamente al ritrovamento del cadavere di D'AM, poiché nonostante il rapporto di amicizia e colleganza, egli fece perdere le proprie tracce, non recuperò i suoi effetti personali dall'abitazione della vittima, né si pose in contatto con i suoi familiari.

2. Propone ricorso RR, tramite i difensori di fiducia, avv. Ester Nemola e Tommaso Stefanizzo, affidandolo a un unico atto, articolato in cinque motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di rigetto delle eccezioni processuali concernenti gli accertamenti tecnici svolti all'estero, acquisiti nel corso del giudizio di primo grado. Premette il ricorrente che la Corte di assise di appello, con ordinanza del 7 ottobre 2021, aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'ascolto del medico genetista che aveva proceduto all'analisi delle tracce di DNA, al fine di accertare la ripetibilità o meno dell'accertamento tecnico avvenuto in assenza delle garanzie difensive e alla cui utilizzabilità la difesa dell'imputato non aveva mai prestato il consenso. La Corte ascoltava, dunque, il dr. Kung, in forze 3 a aan v alla Polizia scientifica elvetica, ma poiché questi aveva solo curato l'attività di repertamento delle tracce sul luogo del delitto e il loro invio all'Istituto di medicina legale di Zurigo, su richiesta della Procura svizzera, aveva proceduto altresì all'ascolto del dr. AR, genetista del citato Istituto di medicina legale, ossia colui che aveva effettuato le analisi genetiche in parola, riservando ogni decisione sulla loro utilizzabilità. -La questione ha ancora premesso il ricorrente era risolta, con la motivazione della sentenza, nel senso della piena utilizzabilità di quegli accertamenti e delle corrispondenti relazioni tecniche, così come acquisite dal primo giudice, atteso che la loro illustrazione e conferma nel corso dell'esame dibattimentale aveva colmato le ipotetiche lacune e i vizi del procedimento acquisitivo nel corso del giudizio di primo grado, rendendo così superfluo accertare quale fosse il corretto strumento processuale per il loro ingresso nel giudizio. Il ricorrente ritiene tale argomentazione elusiva dell'obbligo di motivazione in relazione alle censure avanzate con l'atto di appello, oltre che errata e illogica. Il Giudice di secondo grado avrebbe, infatti, trascurato di considerare che gli atti d'indagine relativi ai profili genetici e le relative consulenze costituiscono atti preformati in un autonomo procedimento ultra fines, sicché il regime inerente alle modalità di ingresso nel processo italiano avrebbe dovuto essere non già quello erroneamente utilizzato di cui all' art. 431 cod. proc. pen., bensì quello dettato dagli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen. e 238 cod. proc. pen. Ciò, in quanto, gli atti d'indagine compiuti all'estero dietro espressa richiesta rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana soggiacciono alla disciplina dell'articolo 431 cod. proc. pen., ma la documentazione di prove precostituite motu proprio dall'autorità giudiziaria straniera, in un procedimento estero autonomo, soggiace a quella di cui all'all'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., indipendentemente dalle modalità con cui è pervenuta in Italia (ovverosia assistenza internazionale o canale rogatoriale), poiché tale norma non riguarda le modalità di veicolazione delle prove e rapporti con le autorità straniere, ma quelli tra giudice e le parti in Italia. Sicché, secondo il ricorrente, con riferimento alla consulenza genetica, trattandosi di atto formato in autonomo procedimento straniero, il regime acquisitivo sarebbe quello dell'articolo 238 cod. proc. pen., non potendosi dubitare che l'atto sia stato compiuto dall'autorità giudiziaria elvetica su ordine della Procura cantonale. Non potendosi applicare il primo comma dell'articolo 238 cod. proc. pen., perché pacificamente non si tratta di atto assunto in incidente probatorio o in dibattimento ovvero in contraddittorio con le necessarie garanzie, era allora essenziale diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale - sciogliere la questione sulla natura "ripetibile" o no dell'atto. 4 van Sotto altro profilo, rileva il ricorrente che, per entrambi

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