Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11120

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11120
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di B S, nato a Marcianise il 17.11.1985, A G, nata a Marcianise il 15.54-9Vtglt avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.11.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito l'Avv. D V, in difesa di S B e G A, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18.6.2019, aveva riconosciuto - tra gli altri - S B e G A responsabili dei reati di cui ai capi b) e c) e, ritenute in favore della sola A le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato il primo alla pena di anni 3 di reclusione e la seconda a quella di anni 2 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali e, per il Beflorte, la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, 2. ricorrono per cassazione sia il B che l'A con due diversi ricorsi a mezzo di diversi difensori:

2.1 l'Avv. M T che deduce:

2.1.1 per B: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 7 del DL 152 del 1991, oggi art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha motivato sulla applicabilità della aggravante mafiosa in quanto la sottrazione dell'immobile ad una eventuale esecuzione da parte di Equitalia avrebbe rappresentato uno sfoggio di forza del gruppo criminale in quell'ambito territoriale;
osserva che la motivazione è forzata, trattandosi di un immobile destinato ad uso familiare, parte di esso già di proprietà della madre dell'imputato, utilizzato dal ricorrente e dal fratello;
aggiunge che l'aggravante deve comunque essere sorretta dall'elemento soggettivo del dolo specifico di voler favorire l'associazione non rilevando possibili vantaggi indiretti ovvero quello di favorire il capo o l'esponente di vertice del sodalizio;

2.1.2 per A: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 12 -quinquies I. 356 del 1992: segnala che la Corte di appello, come aveva fatto il Tribunale, ha collegato l'evento del reato alla data di accatastamento piuttosto che a quella della sua intestazione che risale, invece, al 17.12.2004, data dell'atto di donazione;
sottolinea che l'accatastamento dell'immobile si risolve nella mera regolarizzazione amministrativa del bene;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991: segnala che la Corte di appello ha sul punto confermato la sentenza di primo grado rilevando che l'immobile era stato la sede operativa della

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Costruzioni e perciò strategico per la organizzazione criminale;
sottolinea, anche per la predetta ricorrente, la necessità che l'aggravante sia assistita dal dolo specifico laddove la A si è limitata a favorire il marito non rilevando i riflessi sul clan;

2.2 l'Avv. D V che deduce:

2.2.1 art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 416.bis.1 cod. pen.;
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 187 e 238-bis cod. proc. pen.;
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà con atti del procedimento, con particolare riferimento alla sentenza resa nei confronti di C B, separatamente giudicato con rito abbreviato: rileva che la aggravante della finalità agevolativa è stata oggetto di una verifica inidonea da parte dei giudici di merito sia con riguardo al capo b) che al capo c), in difetto della acquisizione di alcun elemento concreto di prova dello scopo perseguito dagli odierni ricorrenti, non soccorrendo, sul punto, le intercettazioni ovvero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
sottolinea, con riguardo alla motivazione spesa a pag. 15 della sentenza impugnata, come la Corte non abbia considerato che S B era all'epoca del tutto disinteressato alle sorti del clan, come riconosciuto dallo stesso Tribunale a pag. 72;
richiama, sul punto, le SS.UU. Chioccini e la necessità che la prova dell'elemento soggettivo sia fondata su elementi oggettivi non rilevando, secondo qualche decisione, né la ignoranza colposa né la mera accettazione della portata agevolatrice della condotta;
rileva, ancora, che la aggravante è stata contestata sul presupposto per cui C B, in favore del quale la intestazione fittizia sarebbe intervenuta, era esponente di vertice del sodalizio laddove, giudicato separatamente, costui è stato ritenuto invece mero partecipe;
segnala che, esclusa la aggravante, il reato sarebbe prescritto;

2.2.2 sulla intestazione fittizia dell'immobile sito in via Pisa a Marcianise: art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 12quinquies I. 356 del 1992;
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omissione, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione con atti del processo, in particolare la consulenza a firma del dr. Gogliettino: richiama gli elementi acquisiti e riportati anche nelle sentenze di merito circa le problematiche connesse ad alcune cartelle esattoriali gravanti sui coeredi e sul rischio che l'immobile potesse essere oggetto di una procedura esecutiva e rileva che la Corte di appello ha ciò non di meno ritenuto l'elemento soggettivo del delitto in esame in quanto C B poteva temere un imminente arresto ovvero di essere attenzionato dagli inquirenti;
sottolinea che la intestazione era intervenuta nel 2008 laddove tali timori sarebbero insorti soltanto due anni dopo denunziando perciò la incongruità della motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la configurabilità del reato;
sottolinea, per altro verso, che C B risultava anche procuratore speciale della madre non potendo nel contempo "schermarsi" e comparire direttamente per conto di costei;
rileva, ancora, come la Corte, con motivazione congetturale, abbia affermato la provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acquisto che, invece, proveniva da mutuo regolarmente acceso da S B;
né, segnala, la sostanziale riconducibilità dell'immobile a C B poteva essere sostenuta con la sporadica attività di manutenzione da costui svolta, circostanza legata al fatto che si trattava pur sempre di un immobile di famiglia;
rileva, ancora, come alla Corte sia sfuggito che l'aiuto di C al fratello Salvatore per il pagamento di ratei del muto era stato sporadico e non significativo;

2.2.3 sulla intestazione fittizia dell'immobile sito in Marcianise, via Rimini n. 7;
art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 12quinquies I. 356 del 1992;
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omissione, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: rileva che, in tal caso, la finalità elusiva è esclusa, in radice, dal rapporto di coniugio tra C B e la odierna ricorrente, sposati in regime di comunione di beni, circostanza che rende il reato impossibile;
aggiunge che la Corte non si è confrontata con le risultanze dibattimentali che avevano consentito di accertare la capacità patrimoniale della A, con l'aiuto del genitore, per reperire, lecitamente, la somma di 25.000 euro necessaria per l'acquisto del terreno;
sottolinea, ancora, che sia il terreno che il modesto immobile erano già di proprietà dell'A prima ancora che C B si attivasse per mettere al sicuro i propri beni da iniziative giudiziarie;
richiama la contestazione che attiene alla intestazione dell'immobile realizzato sul terreno e la non pertinenza della motivazione relativa alla somma necessaria per la realizzazione dell'immobile e la illegittima traslazione del fatto al 2007;

2.2.4 art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.;
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica: rileva la incongruità della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in favore di S B, incensurato ed all'epoca giovanissimo, dando rilievo ad un suo presunto crescente coinvolgimento nelle attività della organizzazione;
richiama, al contrario, la incensuratezza dell'imputato, mai attinto da misure di prevenzione e che avrebbe meritato una pena parametrata nel minimo edittale e condizionalmente sospesa;
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