Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6903

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6903
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1995, n. 504, art. 15 e della L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3 . Deduce la ricorrente che la CTR ha confuso la dichiarazione presentata dalla dante causa della contribuente all'Agenzia delle Dogane il 31 gennaio 2005, la quale era la "dichiarazione ai fini delle accise ex D.Lgs. n. 504 del 1995 " con la dichiarazione -mai presentata- da presentarsi alla Regione ai fini IRBA ai sensi della L.R. n. 28 del 2003, art. 3 . Prosegue lamentando che per effetto di tale confusione la CTR ha finito per falsamente applicare dell'art. 3 cit., comma 6 che richiama il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15 nella parte in cui questo stabilisce che, in caso di comportamenti omissivi, il termine di prescrizione del credito per accise decorre dalla data della scoperta del fatto illecito. Scoperta nella specie avvenuta il 10 giugno 2013 allorchè funzionari regionali delegati all'accertamento del tributo si erano recati presso l'impianto di distribuzione del carburante della ricorrente, avevano chiesto copie delle dichiarazioni IRBA e si erano sentiti rispondere dalla contribuente che la stessa "non aveva conoscenza dell'esistenza dell'imposta".



2. Il motivo deve essere rigettato in ragione di quanto segue.

L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è stata istituita e regolamentata dalla Regione Campania con L.R. 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3 , integrata con le modifiche apportate dalla L.R. 12 novembre 2004, n. 8 e dalla L.R. 11 agosto 2005, n. 15 . La legislazione regionale trae il presupposto normativo nella Legge statale 14 giugno 1990, n. 158 , recante "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni", che all'art. 1, nel riconoscere l'autonomia finanziaria delle regioni, individua, tra l'altro, tra gli strumenti di attuazione e garanzia di tale autonomia, "l'applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale". In attuazione della delega legislativa, il D.Lgs. n. 398 del 1990, art. 17, comma 1 , stabilisce che le "Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva", prevedendo al contempo la possibilità per l'Ente territoriale di fissare una specifica aliquota.

Per la Regione Campania, l'IRBA viene istituita, come già ricordato, con L.R. n. 28 del 2003, art. 3 , a decorrere dall'1 gennaio 2004. Per inciso, ai sensi dell'art. 3, comma 6 "All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si

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