Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2018, n. 16316
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 9930-2015 proposto da: LEFEBVRE D'OVIDIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato S L P, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;- ricorrente - 2018 contro 122 LEFEBVRE D'OVIDIO MANFREDI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;LEFEBVRE D'OVIDIO DE CLUNIERES DI BALSORANO ELVIRA, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G F giusta procura speciale a margine del controricorso;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 10/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/01/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per il rigetto;udito l'Avvocato S P;udito l'Avvocato L M;r udito l'Avvocato A R per delega;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 30 maggio 2001 i fratelli F e M Lefebvre D'Ovidio raggiungevano un accordo transattivo relativo alle modalità di esecuzione di un lodo arbitrale irrituale intervenuto fra le parti il 4 aprile dello stesso anno. La transazione prevedeva reciproche attribuzioni patrimoniali aventi ad oggetto partecipazioni societarie e beni immobili, in parte di proprietà dei contraenti e, per il resto, facenti capo ad altri familiari o rientranti nel patrimonio di società di famiglia;veniva convenuta, altresì, la ratifica dell'operato di F Lefebvre D'Ovidio quale amministratore di dette società. Per tali ragioni, M Lefebvre D'Ovidio si impegnava, fra l'altro, a far sottoscrivere la transazione anche al padre Antonio, alla sorella Elvira e alla madre Eugenia Beck, nonché agli amministratori delle società interessate. Successivamente queste sottoscrizioni venivano effettivamente apposte. A seguito dell'insorgere di reciproche contestazioni di inadempimento, le parti transigenti procedevano a redigere il testo di un nuovo accordo, denominato "atto ricognitivo e transattivo". Tale atto, datato "ottobre 2001", veniva sottoscritto solamente da F Lefebvre D'Ovidio. Con lettera del 29 gennaio 2008, F Lefebvre D'Ovidio contestava al fratello M l'inadempimento di alcune delle prestazioni previste - sostanzialmente, quelle riferibili ai terzi e dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'atto transattivo del 30 maggio 2001. Successivamente, con atto notificato il 4 marzo 2008, introduceva la domanda giudiziaria volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo e alla restituzione delle prestazioni da parte sua fino a quel momento adempiute, maggiorate degli interessi. In data 17 aprile 2008, M Lefebvre D'Ovidio notificava al fratello F, a mezzo di lettera raccomandata, una copia dell'"atto ricognitivo e transattivo" dell'ottobre del 2001, sottoscritto dallo stesso M e dagli altri familiari che avevano sottoscritto per adesione anche l'accordo transattivo del 30 maggio 2001. Costituendosi nel giudizio, M Lefebvre D'Ovidio dichiarava che la sottoscrizione di quell'atto era avvenuta in data 17 aprile 2008. Inoltre, produceva un verbale dell'assemblea dei soci della SITAV con il quale era stato deliberato di ratificare l'operato di F Lefebvre D'Ovidio quale ex amministratore della società. La domanda proposta da F Lefebvre D'Ovidio veniva rigettata dal Tribunale di Bologna con sentenza del 15 ottobre 2012. In particolare, il Tribunale riteneva che l'accordo contenuto nell'"atto ricognitivo e transattivo" dell'ottobre del 2001 si fosse concluso non già per effetto della tardiva (17 aprile 2008) sottoscrizione delle controparti, bensì per fatti concludenti, in quanto nell'atto le parti dichiaravano come già adempiuto l'obbligo del fatto del terzo assunto da M Lefebvre D'Ovidio con la transazione del 30 maggio 2001;che, in ogni caso, la sola sottoscrizione dell'atto da parte di F Lefebvre D'Ovidio valeva quantomeno come dichiarazione confessoria dell'avvenuto adempimento;che l'attore, non avendo posto a disposizione le azioni Elite Merchant & Finance co. Ltd di cui era in possesso, aveva impedito la formalizzazione del trasferimento a mezzo girata;che la produzione della delibera della SITAV dimostrava l'avvenuto adempimento anche delle restanti obbligazioni gravanti sul convenuto principale. Con sentenza dell'8 gennaio 2015 la Corte d'appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, rigettava l'impugnazione proposta da F Lefebvre D'Ovidio. Nel corso del giudizio di merito venivano a mancare entrambi i genitori dell'attore, convenuti costituiti in giudizio, i quali avevano istituito erede universale Elvira Lefebvre D'Ovidio. Avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna, F Lefebvre D'Ovidio ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. M ed Elvira Lefebvre D'Ovidio hanno resistito con separati controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 M Lefebvre D'Ovidio ha formulato nel controricorso talune eccezioni preliminari di inammissibilità, poi ribadite nelle memorie difensive. Le stesse devono essere esaminate in via preliminare, così come richiesto dal controricorrente. 1.2 Anzitutto il controricorrente eccepisce l'insindacabilità in sede di legittimità degli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte d'appello. Non si tratta, a ben vedere, di una vera e propria eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ma dell'ovvia considerazione che, nell'esaminare le singole censure, dovranno essere dichiarate inammissibili quelle che deducono questioni di merito anziché di legittimità. Una simile eccezione, pertanto, non può essere trattata in via preliminare rispetto all'esame dei motivi di ricorso, per ciascuno dei quali occorrerà verificare se ed eventualmente in che misura esorbiti l'ambito circoscritto dall'art. 360 cod. proc. civ.1.3 La seconda eccezione di inammissibilità si basa sull'asserita conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Suprema Corte. Il controricorrente ha quindi inteso denunciare l'inammissibilità del ricorso non per questioni procedurali o di forma, ma perché ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 360-bis cod. proc. civ. Sennonché un simile accertamento non può essere compiuto in via preliminare e non può essere riferito all'intero ricorso, ma deve essere compiuto in relazione a ciascuna censura. Pertanto, anche questa eccezione deve essere disattesa, quantomeno in via preliminare. 1.4 Il controricorrente rileva, ancora, che nella formulazione dei motivi di ricorso si sarebbe fatta confusione fra il vizio di violazione e quello di falsa applicazione delle norme di diritto. In realtà, sebbene la violazione della legge dia luogo ad un vizio di legittimità diverso dall'errore di sussunzione, compete alla Corte, sulla base della prospettazione del ricorrente, interpretare il motivo e darne la corretta qualificazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268), tanto più ove l'alternativa si ponga fra due soluzioni entrambe ascrivibili alla medesima ipotesi prevista dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Ovviamente, laddove la censura - formalmente intestata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ - dovesse consistere, invece, in una doglianza attinente il merito della decisione o la motivazione della stessa, così come sostenuto dal controricorrente, la declaratoria di inammissibilità riguarderà il singolo motivo (o una parte di esso) e non l'intero ricorso. 1.5 Le ulteriori eccezioni hanno ad oggetto i motivi che, sotto l'intestazione di violazione o falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. deducono - in realtà - un vizio di motivazione. Anche queste difese, per le ragioni sopra esposte, non hanno natura preliminare, non investendo l'ammissibilità del ricorso nella sua interezza, e dovranno essere rapportate, di volta in volta, al contenuto di ciascun singolo motivo. 2. Venendo ora all'esame del ricorso, l'analisi delle prime censure deve essere preceduta da una precisazione in punto di fatto. Non vi è alcun dubbio che M Lefebvre D'Ovidio e gli altri familiari sottoscrissero per accettazione la proposta transattiva dell'ottobre 2001 solamente in data 17 aprile 2008, cosi come dichiarato dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione innanzi al tribunale. Poiché F Lefebvre D'Ovidio, già in data 29 gennaio 2008,aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'atto del 30 maggio 2001 e poi, con atto notificato il 4 marzo 2008,aveva incardinato il relativo giudizio di risoluzione, l'accettazione, intervenuta solo in un momento successivo, dell'accordo con il quale le parti avrebbero dovuto transigere le questioni insorte in merito all'adempimento di quell'accordo è certamente tardiva. Infatti, la proposta transattiva (dell'ottobre 2001) alla quale M Lefebvre D'Ovidio non diede riscontro per quasi sette anni deve intendersi senz'altro revocata e superata dall'esercizio, da parte del proponente, dell'azione di risoluzione per inadempimento del contratto le cui prestazioni costituivano l'oggetto della proposta medesima. Innanzi ai giudici di merito, a questo punto, si è posto il problema se l'accordo transattivo dell'ottobre 2001, sebbene non formalmente accettato, potesse dirsi comunque concluso per facta concludentia in data anteriore alla domanda di risoluzione proposta da F Lefebvre D'Ovidio. La questione è stata risolta affermativamente, ravvisandosi un comportamento concludente, da parte di F Lefebvre D'Ovidio, nell'aver dichiarato, nell'ambito della proposta transattiva dell'ottobre 2001, l'intervenuto adempimento delle prestazioni previste nell'accordo del 30 maggio 2001. Inoltre, in attuazione dei nuovi impegni assunti con la transazione dell'ottobre 2001, sarebbe stato consentito a una nave appartenente ad una delle società di famiglia di continuare a battere bandiera europea, così potendo accedere a taluni finanziamenti. Tale decisione è stata fatta oggetto di molteplici censure.
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