Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/1999, n. 8823
Sentenza
23 agosto 1999
Sentenza
23 agosto 1999
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Massime • 1
L'istanza di regolamento di competenza è inammissibile quando il magistrato istruttore, nell'uso del suo potere ampiamente discrezionale, non ritenga di avvalersi della norma di cui al terzo comma dell'art. 187 cod.proc.civ. - che consente di far decidere separatamente le questioni pregiudiziali o preliminari -, e, nell'ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti, con ciò stesso implicitamente disponga che le questioni attinenti alla competenza siano decise unitamente al merito.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
OL AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI GRAVIO, difesa dall'avvocato GIOVANNI TURI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN OS AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONNA OLIMPIA 134, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO IZZO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CIRO PARISI, giusta delega in atti;
- resistente - avverso l'ordinanza del Tribunale di TARANTO, emessa il 04/11/97 e depositata il 05/11/97 (R.G. 375/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/04/99 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI OS AM, già conduttrice di un locale di proprietà