Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/1983, n. 849

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Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo così nel processo una nuova controversia, in quanto i suoi poteri non possono estendersi, ai sensi dell'art. 84 cod. proc. civ., oltre l'ambito della lite per cui è stato dato il mandato, in forza del quale, pertanto, è ammissibile la chiamata del terzo solo se indispensabile per la definizione del rapporto litigioso originario (integrazione del contraddittorio, esigenze difensive, ecc.). ( V 1695/81, mass n 412365; ( V 5650/80, mass n 409947; ( V 4822/79, mass n 401439).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/1983, n. 849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 849
Data del deposito : 31 gennaio 1983

Testo completo

Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo così nel processo una nuova
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