Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/1983, n. 849
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo così nel processo una nuova controversia, in quanto i suoi poteri non possono estendersi, ai sensi dell'art. 84 cod. proc. civ., oltre l'ambito della lite per cui è stato dato il mandato, in forza del quale, pertanto, è ammissibile la chiamata del terzo solo se indispensabile per la definizione del rapporto litigioso originario (integrazione del contraddittorio, esigenze difensive, ecc.). ( V 1695/81, mass n 412365; ( V 5650/80, mass n 409947; ( V 4822/79, mass n 401439).*
Testo completo
Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo così nel processo una nuova
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi