Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2003, n. 8709

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In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 55, comma terzo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), i proventi in natura o in denaro conseguiti a titolo di contributo o di liberalità sono considerati sopravvenienze attive, ma possono tuttavia essere esentati dall'imposizione a condizione che il loro ammontare sia accantonato in apposito fondo del passivo e sia destinato alla copertura delle perdite, ovvero non sia utilizzato per uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero ancora non sia distribuito ai soci (altrimenti il detto ammontare costituisce sopravvenienza attiva tassabile, indipendentemente dal suo accantonamento).

Nel sistema tributario, ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi. Ne consegue che, qualora le controversie relative a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo, ancorché concernenti questioni in tutto o in parte analoghe, siano separatamente decise con più sentenze (anziché con una sola, previa riunione dei relativi giudizi), ciascun giudizio mantiene la sua autonomia e la decisione ad esso relativa non è suscettibile di costituire cosa giudicata rispetto ai giudizi relativi alle altre annualità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2003, n. 8709
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8709
Data del deposito : 30 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. M S - rel. Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOP PESCATORI URIA SRL, in persona del Presidente del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato L M, che la difende unitamente agli avvocati C G, O S, giusta procura a margine;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


e sul 2^ ricorso n. 26012/01 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e da
AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché

contro

URIA COOP PESCATORI SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato L M, che la difende unitamente agli avvocati C G, O S, giusta procura a margine;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 51/00 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 04/09/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;

udito, per il ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale l'Avvocato COGLITORE EMANUELE (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e del controricorso al ricorso incidentale, il rigetto del ricorso incidentale;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato dello Stato DE BELLIS che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso principale per tardività della notifica della sentenza appellata, l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso previa riunione al ricorso n.r.g.
26012/01 per l'inammissibilità del ricorso principale;

l'accoglimento del ricorso incidentale limitatamente al secondo motivo;
rigetto del primo motivo del ricorso incidentale;
assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto l'omesso versamento da parte della società cooperativa URIA a responsabilità limitata di Sannicandro Garganico delle ritenute di imposta alla fonte relative ad utili distribuiti ai soci nell'anno 1991, e l'applicazione delle relative pene pecuniarie.
Contro l'accertamento dell'Ufficio la cooperativa ha presentato ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Foggia, che peraltro lo respingeva.
Appellava allora alla Commissione Tributaria Regionale delle Puglie, che, con sentenza n.5112000 in data 27 maggio/15 luglio 2000, depositata nella segreteria della commissione il 4 settembre del medesimo anno, accoglieva parzialmente l'impugnazione e dichiarava assoggettabile ad impugnazione unicamente il contributo di L. 523.200.000 concesso dal Ministero della Marina Mercantile ed erogato ai soci.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione da un lato la società cooperativa Pescatori Urla con atto rubricato al n. 24898/01 R.G., notificato li 12 ottobre 2001 sia al Ministero delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato sia all'Agenzia delle Entrate, e dall'altro il Ministero con atto rubricato al n.26012/01, notificato alla cooperativa URIA il 16 ottobre 2001 nel domicilio eletto, ed il 18 ottobre 2001 nella stessa sede dell'ente. L'Amministrazione finanziaria resiste al ricorso avversario con apposito controricorso notificato il 21 novembre 2001. A sua volta la cooperativa URIA resiste al ricorso
dell'amministrazione con controricorso notificato il 26 novembre 2001.
La cooperativa URIA ha presentato richiesta di riunione dei vari ricorsi che la concernevano e la loro trattazione urgente. Infine, entrambe le parti hanno integrato le proprie difese depositando memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I due ricorsi hanno per oggetto due distinte impugnazioni contro la medesima sentenza, esattamente quella n. 51/2000 della Commissione Tributarla Regionale della Puglia.
Per questo debbono essere riuniti obbligatoriamente in applicazione dell'art. 335 c.c. Il secondo ricorso deve essere riunito a quello precedente, e l'ordine della priorità deve essere determinato temporalmente con riferimento alla data di notificazione, che costituisce, del resto, l'unica data certa, nel caso di specie i due ricorsi si sono incrociati, in quanto le due parti opposte hanno notificato le rispettive impugnazioni reciprocamente l'una all'altra a distanza di pochissimi giorni.
In base al criterio indicato il primo ricorso è quello rubricato al n. 24898/01 R.G. (n.24 del ruolo dell'odierna udienza) proposto dalla cooperativa contribuente, ed assorbe quello n. 26012/01 R.G. (n.4 del medesimo ruolo) proposto, invece, dall'Amministrazione. Il ricorso della cooperativa URIA assume così funzioni di ricorso principale, mentre quello dell'Amministrazione, successivo, vale come controricorso nel medesimo giudizio, mentre il controricorso originariamente presentato dall'Amministrazione in replica al ricorso dell'Uria vale come memoria difensiva.
Nè osta a questa qualificazione il fatto che successivamente, nell'approssimarsi della udienza di discussione, l'Amministrazione abbia presentato una nuova memoria: nulla impedisce che, entro i termini di legge precedenti l'udienza di discussione, la stessa parte presenti successivamente più memorie difensive.

2. La cooperativa nel proprio ricorso propone tre motivi di impugnazione.
Nel il primo di essi premette - producendo le relative pronunzie - che nello stesso giorno in cui aveva adottato la pronunzia impugnata, la medesima Commissione Tributaria Regionale delle Puglie aveva deciso contemporaneamente altre due controversie. In particolare con altra sentenza del 4/9/2000, quella n. 52, aveva annullato definitivamente l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva accertato un maggior reddito ai fini IRPEG ed ILOR per asseriti utili distribuiti ai soci sul pescato e sul contributo delle Ministero della Marina Mercantile.
Con questa sentenza e con quella n. 50/2000 la Commissione, decidendo sulle medesime problematiche, aveva annullato i rispettivi accertamenti, mentre solo con la sentenza n. 51/2000 (quella appunto qui impugnata) aveva ritenuto che sussistesse l'obbligo della cooperativa di effettuare le ritenute sull'asserita distribuzione ai soci del contributo ministeriale, ancorché non soggetto ad imposizione IRPEG ed ILOR.
Secondo la ricorrente ne sarebbe derivato un contrasto, che avrebbe potuto essere evitato applicando la sospensione.
C'era inoltre violazione del giudicato, che non aveva potuto essere denunziata con ricorso per revocazione perché questo rimedio presuppone l'anteriorità del giudicato esterno alla sentenza impugnata per revocazione.


3. Con il secondo mezzo di impugnazione la cooperativa URIA eccepisce, in via subordinata rispetto al primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 58, primo comma, del D.lgs. 546/1992 e del primo comma dell'art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La cooperativa sottolinea di avere sostenuto nel giudizio di appello che contributi percepiti dal Ministero della Marina Mercantile costituivano un risarcimento rispetto ai mitili persi a causa della eutrofizzazione, e come tale non costituivano una sopravvenienza attiva ai fini fiscali, ed, inoltre, che tale contributo non era stato distribuito direttamente ai soci, ma utilizzato per l'acquisto di impianti (che invece il C.T.U. nominati dalla commissione tributaria aveva valutato obsoleti).
La cooperativa sostiene che in materia tributaria l'onere della prova gravava sull'Ufficio;
quest'onere sarebbe stato comunque subordinato all'impossibilità di accertare i fatti attraverso i poteri istruttori riconosciuti alle commissioni.
Nel caso di specie la Commissione Regionale aveva rilevato che non era stata prodotta la delibera relativa all'erogazione del contributo ministeriale, e, pur avendola ritenuta rilevante ai fini della decisione, non ne aveva ordinato - come aveva il potere di fare - l'acquisizione agli atti di ufficio.
Questa omissione avrebbe comportato un error in procedendo. La Commissione si era basata sul presupposto che il contributo fosse stato distribuito ai soci, e non utilizzato per l'acquisizione di nuovi impianti, pur ritenendo soltanto non chiara, e perciò incerta, la rilevazione contabile relativa all'utilizzo del contributo appunto per l'acquisto di impianti.

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