Cass. civ., sez. II, sentenza 18/09/2009, n. 20256

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Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, primo comma, cod. civ.), e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, secondo comma, cod. civ.), né annullabile per errore (art. 1969 cod. civ.), è costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/09/2009, n. 20256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20256
Data del deposito : 18 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S O - Presidente -
Dott. G U - rel. Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. B G A - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14581-2005 proposto da:
S A M, B G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA

40, presso lo studio dell'avvocato D E, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato F A;



- ricorrenti -


contro
B G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI

20, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato G G;

B V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI

11, presso lo studio dell'avvocato C A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R A;

B A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA

63, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S G;

B G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NIZZA

59, presso lo studio dell'avvocato BTTAGLIA EMILIO, che lo rappresenta o difende;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 2052/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l'Avvocato

DANTE

Enrico, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati

CHIOZZA

Anna, Battaglia Emilio, difensori dei rispettivi resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 29.12.1990, i coniugi Gaetano B e Sala Anna Maria convenivano di fronte al tribunale di Verbania Giovanni, Angelo, V e Giuseppe B deducendo che con scrittura privata 12.1.1989, di divisione dell'eredità paterna, i sunnominati fratelli B avevano individuato la strada d'accesso ai vari lotti assegnati a ciascuno di loro;

Gaetano, asseriva che V e Giuseppe gli impedivano il passaggio su detta strada per raggiungere il suo lotto e che i predetti gli impedivano altresì il passaggio sulla strada che si dipartiva dal cancello verso via Arona, per l'accesso alle serre ed alle piscine;
chiedevano pertanto declaratoria dell'esistenza della servitù di passaggio sulle strade utili al fine. In via subordinata, instavano per la rescissione per lesione in danno di Gaetano della divisione ereditaria, e, in via di ulteriore subordine, chiedevano costituirsi servitù coattiva a favore di un proprio lotto e a carico di quello di V.
Tutti i convenuti si costituivano, svolgendo difese diverse ma chiedendo tutti la reiezione delle domande attorce, mentre con successiva memoria gli attori chiarivano che la domanda principale e quella in subordine erano rivolte nei soli confronti di Giuseppe e V.
Espletata CTU, l'adito tribunale con sentenza del 9.6.1999, accertato che la divisione era intervenuta a seguito di transazione che prevedeva tutte le clausole, anche relative ai passaggi, e che la pretesa attorea riguardava tratti di strada estranei al ricorso principale, espressamente esclusi dalla transazione, rigettava la domanda. Proponevano appello i coniugi B, cui resistevano le controparti;
espletato un supplemento alla CTU di primo grado, la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 6.2/9.12.2004, rigettava l'impugnazione e regolava le spese. La Corte piemontese rilevava che le diramazioni che partono dal percorso che dalla via Sicilia di Verbania conduce fino al mappale 199 sito nel comune di Arizzano e su cui viene preteso il passaggio erano espressamente escluse dalla servitù;
la tesi secondo cui le servitù invocate sarebbero state costituite per destinazione del padre di famiglia non teneva conto, nella sua genericità, che nella transazione non era contenuta alcuna clausola che faceva salve altre servitù, in particolare costituitesi per destinazione del padre di famiglia;

specificamente, nel rogito di acquisto dell'immobile sub mapp. 205 e 13, sono indicate eventuali altre servitù esistenti, ma trattavasi per la formulazione della dizione, di tipica clausola di stile. La domanda di rescissione della divisione poi era inammissibile a norma dell'art. 764 c.c., comma 2, trattandosi di azione avverso la transazione con cui si era posto fine alle questioni insorte in sede di divisione.
Quanto alla richiesta di costituzione di servitù coattiva, era stato accertato che non v'era interclusione assoluta e non poteva rilevare, per imporre servitù coattiva, l'entità dell'esborso necessario per rendere praticabili gli accessi diretti.
Quanto poi alla regolamentazione delle spese come effettuata in prime cure, bene il tribunale aveva tenuto presente, ai fini della determinazione del valore della controversia, la domanda di rescissione per lesione, che concerneva il compendio contemplato nella scrittura relativa, ammontante, secondo la CTU, ad otre L. due miliardi e mezzo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di sei motivi, i coniugi B;
le controparti resistono con separati controricorsi.
Sono state presentate memorie hic et inde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta omessa pronuncia in merito all'appello incidentale proposto da V B e se ne fa conseguire la nullità della sentenza e del procedimento relativo. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, non potendosi dolere di una omessa pronuncia relativa all'impugnazione proposta da altra parte, il soggetto che non ha subito pregiudizio alcuno dalla omessa decisione, segnatamente ove tanto, come nella specie, non abbia in alcun modo avuto effetti sulla di lui posizione processuale;

trattasi all'evidenza di un vizio che non concerne gli odierni ricorrenti e che non pregiudica la posizione dagli stessi sostenuta. Per indicare un interesse alla proposizione di tale motivo, si sostiene che l'eventuale reiezione dell'appello incidentale avrebbe influito sulla regolamentazione delle spese di lite, in particolare nei confronti di V, ma tale tesi non può essere condivisa. Invero, tale proposizione da per scontata la reiezione dell'appello incidentale e, a parte le considerazioni svolte in ricorso, non del tutto esaustive, va evidenziato che la reiezione dell'impugnazione incidentale rimane allo stadio di mera illazione e che non essendovi stata pronuncia al riguardo, non può sostenersi con assoluta certezza che la stessa sarebbe stata respinta, ne' può essere chiesto a questa Corte di pronunciarsi, sia pure incidentalmente, al riguardo;
in ogni modo, la regolamentazione delle spese di prime cure costituisce oggetto di un autonomo motivo di ricorso e non può pertanto essere valutato in questa sede.
Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in ordine alla domanda svolta dai coniugi B-Sala relativamente alla servitù di passo in favore del fondo a foglio 6, mappale 205, comune di Arizzano e foglio 21, mappale 13, comune di Verbania, su cui insiste l'immobile denominato "casetta", nonché violazione dell'art. 1031 c.c.. Va rilevato che il fondo de quo è estraneo alla divisione che concerne gli altri beni;
tanto premesso, dal contenuto del rogito di acquisto, si evince che era ivi effettivamente prevista una servitù di passo sulla strada privata che si diparte dalla via Sicilia. Ciò detto, va rilevato che tanto non può essere considerato sufficiente a costituire una servitù, atteso che la predetta via insiste su di un fondo privato, il cui proprietario non aveva preso parte al rogito e non era pertanto consapevole ne' consenziente a tanto;
inoltre, la stessa dizione appare generica, atteso che non indica il fondo preteso servente, ne' si specifica il modo di esercizio della servitù, cosa questa che lascia chiaramente intendere come nel rogito si sia fatto riferimento ad una situazione derivante dagli atti di provenienza, peraltro non verificata all'attualità ne' nella consistenza di essa ne' nella identificazione del fondo servente;
deve quindi concludersi che trattasi di espressione per un verso di stile e per altro verso meramente tralaticia, come tale inidonea a costituire una servitù reale. Quanto poi alla pretesa costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, non si comprende se la tesi ad essa collegata intenda riferirsi ad una situazione anteatta rispetto all'atto di acquisto, peraltro senza specificazioni circa il momento in cui vi sarebbe stata la divisione dei fondi dell'unico proprietario, ovvero a quella successiva alla divisione ereditaria, per cui sarebbe calzante l'osservazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui nella transazione non si fanno salve eventuali servitù costituite per destinazione del padre di famiglia. Il motivo, non articolato con la necessaria precisione, appare dunque per certi versi confusamente esposto, per altri versi generico e, nel suo complesso infondato;
deve essere dunque respinto. Con il terzo mezzo si lamenta omessa pronuncia in ordine alla richiesta di servitù di passo in favore del lotto C), assegnato a Gaetano, sul lotto E), di Giuseppe, e se ne fa conseguire la nullità della sentenza e del procedimento, e vizio di motivazione. In questo caso, la censura svolta risulta esclusivamente di merito, in quanto, sotto la veste dell'omessa pronuncia si svolge un profilo di merito, atteso che la sentenza impugnata ha, sul punto, in equivocamente motivato nel senso secondo cui la transazione aveva escluso dalla servitù le diramazioni dalla strada principale;
su questo concetto, posto a base di numerosi profili della presente controversia, la decisione assunta al riguardo risulta basata ed è, quindi, congruamente motivata;
mentre l'ipotesi della costituzione della servitù de qua per destinazione del padre di famiglia risulta inconferente in forza dell'ulteriore considerazione svolta in sentenza secondo cui la stessa transazione non fa menzione e quindi esclude tale genere di eventuali servitù;
trattasi di una interpretazione dell'atto demandata alla discrezionalità del giudice del merito, non censurabile in questa sede in ragione della congruità e della correttezza, tecnica e logica, che la sostiene. Il mezzo in esame non può pertanto trovare accoglimento. Il quarto motivo (omessa e contraddittoria motivazione in merito alla servitù di passo in favore del lotto C) e sul lotto D), di V, ricalca quasi pedissequamente la doglianza svolta nel mezzo precedente e deve esser quindi decisa con le stesse argomentazioni ivi svolte, che conducono ad una analoga reiezione. Il quinto motivo attiene alla domanda subordinata di servitù coattiva per fondo relativamente intercluso;
si lamenta vizio di motivazione. Anche in questo caso la censura investe profili di merito, atteso che la sentenza impugnata ha chiaramente per un verso escluso la interclusione assoluta e, per altro verso, rilevata la necessità di opere utili per consentire l'accesso, esistente ma malagevole, alla via pubblica, ha ritenuto la situazione non tale da imporre una servitù coattiva.
Trattasi di valutazione discrezionale del giudice del merito, la cui motivazione viene criticata sulla base di elementi certamente recessivi rispetto alla correttezza della tesi di fondo, secondo cui, stante la esistenza di un accesso diretto alla via pubblica, sta ai proprietari del fondo in questione l'organizzare nel modo ottimale la realizzazione più agevole di tale accesso, anche sotto il profilo economico;
consegue che il lamentato vizio di motivazione non sussiste e che, conseguentemente anche tale mezzo deve essere respinto.
Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione in merito al rigetto della domanda di rescissione della divisione;
l'argomentazione svolta al riguardo pecca di genericità e si basa su di una palese petizione di principio, atteso che a base della tesi della divisione transattiva, si pone la insussistente proporzionalità tra le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione, ipotesi questa assolutamente ipotetica e sostenuta si basi assolutamente soggettive ed opinabili.
Può essere utilmente ricordato che il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764 c.c., comma 1) e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764 c.c., comma 2) ne' annullabile per errore (art. 1969 c.c.) e costituito non dalla natura transatti va di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dalla esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniale e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione (v. Cass. 6.8.1997, n 7219);

sulla base di tale condiviso principio, anche il motivo in esame deve essere pertanto respinto.
Il settimo motivo attiene alla spese legali liquidate in prime cure a favore di V;
se ne assume l'eccessività in relazione al valore della lite, che si assume da calcolarsi in base al valore delle singole quote e non al valore dell'intero compendio. La Corte distrettuale ha ribadito che la domanda di rescissione della divisione, ammontante ad oltre L. due miliardi e mezzo determina, il valore della controversia.
Poiché tale domanda è stata proposta, ed era in astratto idonea a porre in discussione l'intero compendio, il motivo non può dunque trovare accoglimento, anche in relazione al fatto della genericità del motivo, che non indica il valore delle singole quote. Il motivo va pertanto respinto e, con esso, il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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