Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/11/2018, n. 28103

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/11/2018, n. 28103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28103
Data del deposito : 5 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1766-2014 proposto da: I F, rappresentata e difesa dall'avvocato D M;

- ricorrente -

contro

G L;
- intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 04/10/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2018 dal Consigliere C B M. R.G. 1766/2014

PREMESSO CHE

Francesca I ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Siracusa, depositata il 4 ottobre 2013, che ha parzialmente accolto l'opposizione dalla medesima proposta, ex art. 702-bis, contro il decreto che aveva liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio L G la somma di euro 1.600 per onorari ed euro 267 per spese e indennità: il Tribunale ha rideterminato l'onorario in euro 970,42 e le spese in euro 71,52. L'intimata L G non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. a) Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., "violazione/falsa applicazione dei principi enucleabili dalle norme in materia di consulenza tecnica d'ufficio e del suo diritto al compenso, di ricusazione, di nullità/inefficacia/improduttività di effetti e inesistenza giuridica ex tunc degli atti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio ricusato, di mancanza di causa del diritto al compenso nei contratti di prestazione professionale laddove tale prestazione sia inutilizzabile, peraltro per colpa dello stesso professionista che ha violato l'obbligo di astensione": il giudice dell'opposizione ha errato laddove ha respinto la tesi, prospettata dalla ricorrente, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere dell'opposizione per effetto dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio.Il motivo non può essere accolto. L'istanza di ricusazione (p. 2 del provvedimento impugnato) è stata depositata il 3 ottobre 2012 (dopo il deposito della relazione del consulente). L'art. 192, comma 2 c.p.c., "nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo" (Cass. 3657/1998, cfr. pure Cass. 8184/2002). Ove poi la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, è possibile prospettare le ragioni che giustificano un "provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritiene, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c." (ancora Cass. 3657/1998). Nel caso in esame, pertanto, l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, che non poteva più essere avanzata, va inteso come provvedimento di sostituzione del consulente tecnico ai sensi dell'art.196 c.p.c. e al consulente tecnico sostituito spetta, come ha stabilito il Tribunale di Siracusa, il compenso per l'attività compiuta. b) Il rigetto del primo comporta il rigetto del secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 170 d.p.r. 115/2002, in quanto il Tribunale, nel negare la cessazione della materia del contendere, avrebbe "reso effimero il procedimento di opposizione". c) Il terzo motivo contesta, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme in materia di obbligo di motivazione delle ordinanze (motivazione apparente). Il motivo è infondato: la motivazione del provvedimento impugnato, laddove rigetta le critiche mosse dalla ricorrente alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, non è apparente, dato che il Tribunale ha argomentato in modo chiaro e succinto, così come prescrive l'art. 134 c.p.c., le ragioni del rigetto (p. 2 dell'ordinanza impugnata). d) Il quarto motivo fa valere, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti": il giudice dell'opposizione avrebbe "del tutto disatteso che nelle note depositate il 25 ottobre 2012 si descriveva l'esosità di spese gonfiate in fatture attraverso il deposito di preventivi di altre ditte", affermando che "la ricorrente avesse addirittura riconosciuto la somma che contestava". Il motivo è inammissibile: la ricorrente infatti lamenta non l'omesso esame di un fatto storico, ma l'interpretazione offerta dal giudice dell'opposizione di un proprio atto difensivo (pp.
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